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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 09543/2024

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10839/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E L’ANALISI DELL’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 68, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4287/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione exart. 2 r.d. n. 639 del 1910 emessa dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – CRA - , poi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] - CREA - per ottenere la restituzione di € 6.882,27, a lei corrisposti in eccedenza a titolo di trattamento di fine rapporto.

Essa ha dedotto che: aveva lavorato alle dipendenze dell’Istituto sperimentale per la difesa del suolo di Rieti, allora incardinato presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali dal 25 febbraio 1982 al 1° ottobre 2004, data in cui era transitata per legge nei ruoli del CRA, alle dipendenze del quale aveva lavorato fino al 31 ottobre 2006; era illegittima la procedura utilizzata; era infondata la pretesa della P.A.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8409/2014, ha accolto il ricorso.

Il CREA (ex CRA) ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4287/2017, ha rigettato.

Il CREA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, successivamente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e la falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 70 del 1975, 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988 e 2112 c.c.

La corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la pretesa restitutoria della P.A. fosse infondata sul presupposto che il TFR spettante alla dipendente cessata avrebbe dovuto essere computato secondo il criterio di cui all’art. 13 della legge n. 70 del 1975, anche relativamente al periodo di servizio dalla medesima prestato presso i ruoli dello Stato sinoal 30 settembre 2004 e, quindi, prima del transito nei ruoli dell’istituito ente pubblico non statale CRA (oggi CREA).

Al contrario, sostiene il CREA, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto avvalersi, con riferimento al tempo in cui aveva lavorato per lo Stato, del metodo di calcolo stabilito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973.

Il giudice di appello sarebbe giunto a tale esito applicando l’art. 6 della legge n. 554 del 1988, che, invece, ad avviso della P.A. ricorrente, non avrebbe dovuto trovare spazio, anche perché il trasferimento della controricorrente presso il CRA sarebbe avvenutoai sensi del successivo d.lgs. n. 454 del 1999.

Sarebbe venuto in rilievo, piuttosto, il d.P.C.M. n. 716 del 1994 il quale, all’art. 20, prescriveva che, per consentire la mobilità del personale nelle more dell’emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del detto d.P.C.M. sarebbe stata applicabile sino al 28 febbraio 1995.

Pertanto, tale normativa non avrebbe potuto riguardare la fattispecie, considerato che la controricorrente sarebbepassata al CRA dal 1° ottobre 2004.

In realtà, sarebbe stato necessario fare riferimento al d.lgs. n. 80 del 1998 che, agli artt. 31 ss., non avrebbe contemplato nessuna tutela del maggior trattamento di fine rapporto spettante alla data del trasferimento presso altra P.A.

Non avrebbe potuto trovare spazio neppure l’art. 2112 c.c.

La doglianza è infondata.

Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del CRA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio; ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l’indennità di anzianità (Cass., Sez.L, n. 26935 del 13 settembre 2022 ; Cass., Sez.

L., n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass., Sez.

L, n. 11132 del 27 aprile 2023, non massimata).

La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, ‹‹Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59››, che, all’art. 1, ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale diricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, postosotto la vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3 , della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA(previsti dal precedente art. 7) è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche agricole e forestali (di cui all’art.51 del d.P.R. n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organicodel CRA, «mantenendo l ’ anzianità di servizio maturata e il profilo e livelloacquisiti».

La disciplina legislativa è, dunque , chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio.

La pretesa della P.A. ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA) - liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per ilsecondo l’indennità di anzianità - è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro quanto con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressaanzianità maturata alle dipendenze del Ministero.

In particolare, il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolodella indennità di cui all’art.13 della legge n. 70 del 1975.La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto, anche se va precisato chesono prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata , a scopo chiaramente meramente rafforzativo, alla disciplina dei processidi mobilità di cui all’art. 6 della legge n. 554 del 1988 e ad altre ipotesi di mobilitàdiverse da quella oggetto di causa. 2) Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Si attesta che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), in quanto viene in rilievo la posizione di un ente pubblico non tenuto a pagare il detto contributo, in quanto ammesso al beneficio della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10839/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E L’ANALISI DELL’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 68, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 4287/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione contro l’ordinanza ingiunzione exart. 2 r.d. n. 639 del 1910 emessa dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura – CRA - , poi Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’[OSCURATO:PERSONA] - CREA - per ottenere la restituzione di € 6.882,27, a lei corrisposti in eccedenza a titolo di trattamento di fine rapporto. Essa ha dedotto che: aveva lavorato alle dipendenze dell’Istituto sperimentale per la difesa del suolo di Rieti, allora incardinato presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali dal 25 febbraio 1982 al 1° ottobre 2004, data in cui era transitata per legge nei ruoli del CRA, alle dipendenze del quale aveva lavorato fino al 31 ottobre 2006; era illegittima la procedura utilizzata; era infondata la pretesa della P.A. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8409/2014, ha accolto il ricorso. Il CREA (ex CRA) ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4287/2017, ha rigettato. Il CREA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, successivamente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 e la falsa applicazione degli artt. 13 della legge n. 70 del 1975, 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988 e 2112 c.c. La corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la pretesa restitutoria della P.A. fosse infondata sul presupposto che il TFR spettante alla dipendente cessata avrebbe dovuto essere computato secondo il criterio di cui all’art. 13 della legge n. 70 del 1975, anche relativamente al periodo di servizio dalla medesima prestato presso i ruoli dello Stato sinoal 30 settembre 2004 e, quindi, prima del transito nei ruoli dell’istituito ente pubblico non statale CRA (oggi CREA). Al contrario, sostiene il CREA, la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto avvalersi, con riferimento al tempo in cui aveva lavorato per lo Stato, del metodo di calcolo stabilito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973. Il giudice di appello sarebbe giunto a tale esito applicando l’art. 6 della legge n. 554 del 1988, che, invece, ad avviso della P.A. ricorrente, non avrebbe dovuto trovare spazio, anche perché il trasferimento della controricorrente presso il CRA sarebbe avvenutoai sensi del successivo d.lgs. n. 454 del 1999. Sarebbe venuto in rilievo, piuttosto, il d.P.C.M. n. 716 del 1994 il quale, all’art. 20, prescriveva che, per consentire la mobilità del personale nelle more dell’emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del detto d.P.C.M. sarebbe stata applicabile sino al 28 febbraio 1995. Pertanto, tale normativa non avrebbe potuto riguardare la fattispecie, considerato che la controricorrente sarebbepassata al CRA dal 1° ottobre 2004. In realtà, sarebbe stato necessario fare riferimento al d.lgs. n. 80 del 1998 che, agli artt. 31 ss., non avrebbe contemplato nessuna tutela del maggior trattamento di fine rapporto spettante alla data del trasferimento presso altra P.A. Non avrebbe potuto trovare spazio neppure l’art. 2112 c.c. La doglianza è infondata. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del CRA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio; ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l’indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l’indennità di anzianità (Cass., Sez.L, n. 26935 del 13 settembre 2022 ; Cass., Sez. L., n. 26687 del 9 settembre 2022; Cass., Sez. L, n. 11132 del 27 aprile 2023, non massimata). La vicenda di causa è disciplinata dal d.lgs. n. 454 del 1999, ‹‹Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59››, che, all’art. 1, ha istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, ente nazionale diricerca e sperimentazione con personalità giuridica di diritto pubblico, postosotto la vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. Ai sensi dell’art. 9, comma 3 , della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione del CRA(previsti dal precedente art. 7) è stato soppresso il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche agricole e forestali (di cui all’art.51 del d.P.R. n. 1318 del 1967) ed il personale è stato trasferito nel ruolo organicodel CRA, «mantenendo l ’ anzianità di servizio maturata e il profilo e livelloacquisiti». La disciplina legislativa è, dunque , chiara nel configurare la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio. La pretesa della P.A. ricorrente di frazionare, ai fini del trattamento di fine servizio, il periodo di lavoro svolto presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali da quello successivo alle dipendenze del CRA (poi CREA) - liquidando per il primo l’indennità di buonuscita e per ilsecondo l’indennità di anzianità - è in contrasto tanto con l’unicità del rapporto di lavoro quanto con il riconoscimento presso l’ente di destinazione della pregressaanzianità maturata alle dipendenze del Ministero. In particolare, il riconoscimento della anzianità di servizio, in mancanza di qualunque diversa disposizione, non può che valere anche ai fini del calcolodella indennità di cui all’art.13 della legge n. 70 del 1975.La statuizione resa è, per quanto esposto, conforme a diritto, anche se va precisato chesono prive di decisività le critiche concernenti il richiamo, compiuto nella sentenza impugnata , a scopo chiaramente meramente rafforzativo, alla disciplina dei processidi mobilità di cui all’art. 6 della legge n. 554 del 1988 e ad altre ipotesi di mobilitàdiverse da quella oggetto di causa. 2) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), in quanto viene in rilievo la posizione di un ente pubblico non tenuto a pagare il detto contributo, in quanto ammesso al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di
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