CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 34150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31736-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contrarkorrente - avverso la sentenza n. 373/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza n. 510 del 2021, la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione del Tribunale di Chieti del 17 settembre 2020, che aveva condannato la società appellante al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 97.061,16, ha respinto la domanda da questi proposta, volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle retribuzioni non percepite, dal primo aprile 2012 sino al 30 giugno 2016, per effetto del licenziamento dichiarato illegittimo dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte, nel non condividere l' iter motivazionale del primo giudice, ha reputato che la domanda in questione fosse coperta da giudicato esterno, segnatamente ritenendo che la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver dichiarato la permanenza del rapporto di lavoro fra le parti per effetto della nullità del licenziamento intimato al ricorrente, avesse limitato il risarcimento alla data del marzo 2012 ed ha escluso, pertanto, che la richiesta di risarcimento per il periodo successivo, proprio in quanto coperta da giudicato, potesse formare oggetto di nuova domanda dinanzi al Tribunale di Chieti; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un motivo; resiste, con controricorso, CEIT S.p.A.; la CIRCET S.p.A. (già CEIT S.p.A.) e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato memoria; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce l' error in indicando con riguardo alla normativa sul giudicato e la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo per aver la Corte ritenuto coperta da giudicato esterno la domanda relativa al risarcimento del danno dal marzo 2012 sino al 30 giugno 2016, data dell'effettiva reintegra del dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la vicenda presenti profili aventi rilievo nomofilatticreputa doversi affidare il procedimento alla cognizione della Sezione Quarta. PQM La Corte ritenuta la ricorrenza dei presupposti per la rimessione, rinvia la causa alla Sezione Quarta. Così deciso nell'adunanza camerale del 14 settembre 2022.