CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 01334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato ay‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, provvedendo ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., ha ridotto ad anno uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione la pena inflittagli, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, con la recidiva infraquinquennale, fatto commesso in Casoria il 16 marzo 2017; CONSIDERATO che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce erronea qualificazione del fatto, in ragione di ricostruzioni prive di qualsiasi plausibilità giuridica, che richiamano l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., avente carattere sussidiario, in luogo di quella speciale; mentre per il resto si colgono solo censure generiche e comunque non consentite, trattandosi di punti della decisione per quali nel giudizio di appello è intervenuta rinuncia all'impugnazione; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della sorrírna di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2024 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]