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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01434/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo che deduce la carenza di motivazione in ordine al :rettamente sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti del n decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avende la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere adeguata la pena bas: per come determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere; che, infé:iti, il ricorse è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correle iione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d, impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s ,:nza cader( nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, P.v 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci indenne dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore dellit Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo che deduce la carenza di motivazione in ordine al :rettamente sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti del n decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avende la Corte di appello dato conto delle ragioni che facevano ritenere adeguata la pena bas: per come determinata dal Tribunale in ragione della dimostrata capacità a delinquere; che, infé:iti, il ricorse è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correle iione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d, impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, s ,:nza cader( nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, P.v 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ci indenne dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in 'avore dellit Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento lelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02
Sentenza Cassazione n. 01434/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris