Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 17/1970
ECLI:IT:COST:1970:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con verbale del 22 febbraio 1968 l'Ispettorato provinciale del
lavoro di Firenze elevava a carico del perito commerciale e consulente
del lavoro [OSCURATO:PERSONA] la contravvenzione prevista e punita
dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 sul riconoscimento
giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, dopo
avere accertato che detto professionista - nonostante il divieto
sancito dalla indicata norma per agenzie private e singoli procaccianti
di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai
lavoratori - aveva curato, dietro compenso, le pratiche riguardanti la
pensione di invalidità, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
e maggiorazione di pensione per moglie a carico in favore del
lavoratore [OSCURATO:PERSONA].
In sede istruttoria del procedimento penale contro il Cunsolo il
pretore di Prato ha emesso l'ordinanza 4 luglio 1968 nella quale
sostiene che la norma incriminatrice citata, in quanto riserva ai soli
istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti dei
lavoratori con espressa esclusione, penalmente sanzionata, di ogni
altro ente o persona, sia da considerarsi in contrasto con l'art. 39,
comma primo, della Costituzione.
Ad avviso del pretore l'imposizione fatta dalla legge al lavoratore
di rivolgersi ad uno dei patronati riconosciuti viola
contemporaneamente: a) "il diritto del lavoratore di farsi assistere
sindacalmente da chiunque egli ritenga opportuno", b) "il diritto di
qualsiasi soggetto (eventualmente nuovi enti sindacali non ancora
eretti ad istituto di patronato) che si proponga di tutelare i
lavoratori", assistendoli nell'espletamento delle pratiche
previdenziali. Da ciò la violazione dell'invocato precetto
costituzionale che garantisce la piena libertà dell'organizzazione
sindacale, sia assicurando al lavoratore la massima possibilità di
scelta fra i vari soggetti ai quali demandare la tutela dei suoi
diritti, sia consentendo a sempre nuove entità sindacali di svolgere
la loro propria attività.
L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 248 del 28
settembre 1968.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito.
:
1. - L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,
ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di
patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i
lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede
amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere,
nonché quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di
liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione.
L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto,
penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di
esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori
e loro aventi causa".
Muovendo dalla premessa che il legislatore abbia in tal modo
riservato agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa
dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona,
il pretore di Prato rileva che la norma praticamente impone al
lavoratore, che vuol far valere quei diritti, di rivolgersi ad uno dei
patronati legalmente riconosciuti. Da ciò il denunciato contrasto col
principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39, comma primo,
della Costituzione per la contemporanea violazione sia del diritto del
lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque egli ritenga
opportuno, sia del diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non
abbia ancora costituito un proprio Istituto di patronato, a tutelare e
prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche
previdenziali.
2. - Ad avviso della Corte l'eccezione di incostituzionalità non
ha ragione d'essere perché fondata su una inesatta interpretazione
dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947.
La lettera e la ratio della norma impugnata non giustificano
l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire i compiti di
tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni
previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente
riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto
una espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto
del primo comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa
dei lavoratori "spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza
sociale non può essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi.
La conferma di ciò si ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo
comma che non è posto a tutela della pretesa esclusività
dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché non è
l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che è vietato, ma soltanto
l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie
private e singoli procaccianti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561, sul "Riconoscimento giuridico degli Istituti di
patronato e di assistenza sociale", in riferimento all'art. 39, comma
primo, della Costituzione, proposta con ordinanza 4 luglio 1968 del
pretore di Prato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1970.
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