CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto i due motivi di impugnazione, relativi alla contestazione dell'agravante delle più persone riunite ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono meramente ripetitivi perché non si confrontano affatto con la motivazione sui due menzionati punti. In particolare la puntuale analisi sulla autoria collettiva delle condotte viene contrastata solo con affermazioni apodittiche e non veritiere (sul fatto che i testimoni abbiano visto fuggire solo un individuo) mentre le considerazioni sulla mancata concessione delle attenuanti (per la gravità del fatto e per la assenza di condotte positivamente valutabili) son contrastate in sostanza dalla sola, inconferente circostanza di aver formulato una istanza ex art. 599 bis c.p.p. non accolta dal Procuratore Generale d'udienza, senza nemmeno peritarsi di indicarne le ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]