CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 1 686 /20 1 9 R.G. propost o da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrenti principal i ed intimat i incidental i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –controricorrente e ricorrent e incidental e – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.1048/10/2018, depositata il 2 8 maggio 201 8 ; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per la parte controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.La [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore di diritto, e [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2006, sostenendo che la medesima società avess e solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA] e dell’assunto amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni, in applicazione della continuazione, ma respingendolo per il resto. Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], la C omm issione trib utaria reg ionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Spese compensate.». Avverso la sentenzad’appello hanno proposto r icorso per cassazione la società contribuente e [OSCURATO:PERSONA], in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, , affidandolo a tremotivi. L’Amministrazione haresistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi. La società contribuente e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati rispetto al ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale; accogliere il ricorso incidentale; cassare la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023