CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10105/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di LuccittiLuigi, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AndreaBarriccelli;-controricorrenti-Avverso la sentenza n. 8016/2023, emessa dalla Corte d’Appello di Roma,pubblicata il 13/12/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.14671/13 del 1/7/2013, con il quale il Tribunale di Roma gli avevaNumero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della dittaindividuale edilizia artigiana di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro26.180,00, oltre accessori, a fronte della fattura n. 1 del 31/01/2013,emessa a saldo di lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti su un immobilesito in Comune di Avezzano di sua proprietà, sulla base di un preventivodel 02/01/2009, per complessivi euro 52.800,00 da lui accettato,allegando di aver eseguito pagamenti, in parte fatturati e in parte in nero,per l'importo complessivo di euro 6.130,00.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver eseguito ancheopere ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel suddettopreventivo e rivelatesi necessarie soltanto dopo l'avvio dei lavori, alle qualiaveva imputato i pagamenti eseguiti dall'opponente.Nelle more del giudizio decedette [OSCURATO:PERSONA], in vece del quale sicostituirono gli eredi Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma accolse l’opposizione erevocò il decreto ingiuntivo.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 8016/2023,pubblicata il 13/12/2023, con la quale la Corte d’Appello di Roma respinseil gravame, sostenendo che fosse rimasto provato che il committenteaveva corrisposto alla ditta individuale, per i lavori di ristrutturazioneedilizia presso il suo immobile, una somma di euro 93.619,00, superioreall’importo complessivo riportato nei preventivi allegati, pari a euro83.851,00.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandoloa due motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e FabrizioLuccitti, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.Numero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché i giudici di merito avevano resouna motivazione affetta da insanabile e irriducibile contrasto tra la parte incui era ricostruita (correttamente) la consistenza dei lavori eseguiti dalricorrente, includendovi anche le fatture nn. 8/10, 12/10 e 7/11, e quellain cui (scorrettamente) era stato quantificato l’importo dovuto per i lavori,posto che aveva richiamato il conteggio eseguito dal giudice di primogrado, che però non riportava le suddette fatture. Se, infatti, questefatture vi fossero state incluse, il conteggio delle somme dovute sarebbestato diverso, in quanto avrebbe imposto di aggiungere alla somma dieuro 83.851,00, iva esclusa, quella di euro 29.970,00, iva esclusa,consentendo, così, di calcolare l’importo totale effettivamente dovuto, paria euro 113.821,00, iva esclusa, e di accertare che il committente nonaveva pagato i lavori di cui al preventivo del 2/1/2009, posto a base delricorso monitorio, il quale aveva a oggetto una somma inferiore rispetto alcredito effettivo del ricorrente, pari euro 31.584,10.Il motivo è infondato.La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellaNumero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisidel vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza dilegittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez.U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n.22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).Il vizio sopradescritto non è affatto ravvisabile nella specie, in quanto igiudici di merito hanno ampiamente motivato sulle ragioni del rigettodell’appello, avendo ricostruito, sulla base dei documenti prodotti, i trepreventivi predisposti in diverse date dalla ditta individuale e i tre fogliprivi di firme, le varie fatture/ricevute per diversi importi e differenti date,per poi analizzarne e contenuti e valutarne l’efficacia probatoria, quantoalla sussistenza del rapporto contrattuale intrattenuto dalle parti, quantoal prezzo complessivo e quanto all’importo pagato.In definitiva il ricorrente invoca un improprio nuovo vaglio di merito daparte del Giudice di legittimità.Numero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/20262. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., perché i giudici di merito, motivando nei termini indicati nel primomotivo, erano incorsi in un errore di percezione in quanto avevanotravisato il contenuto delle ricevute/fatture nn. 8/10, 12/10 e 7/11allorché avevano omesso di inserire le somme in esse riportatenell’importo complessivo dovuto al ricorrente, ciò che avrebbe condotto aritenere che la somma dovuta complessivamente fosse pari a euro113.821,00 e non a euro 83.851,00, come erroneamente affermato, e chenon fosse stato provato il pagamento dei lavori di cui al preventivo del2/1/2009.Il motivo è infondato.Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.5792 del 05/03/2024, il travisamento del contenuto oggettivodella prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciaree, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettatada una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n.5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.Alla stregua delle deduzioni contenute nella censura, il fatto sul quale visarebbe stato il travisamento è di carattere sostanziale, in quanto attienealla non corretta verifica dei documenti attestanti il credito vantatodall’impresa individuale e il pagamento eseguito dal committente, che sisostanzia, in definitiva, nell’omesso esame di fatti decisivi.A questo riguardo, però, trova applicazione il principio secondo cui,nell’ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, quintoNumero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l.22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulatodall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenzepubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombente questo non assolto dal ricorrente.Va tra l’altro osservato che, come affermato dalle Sezioni unite di questaCorte, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U,30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. 5, 9/6/2021, n. 16016), vizio che, nellaspecie, si è già appurato essere inesistente.Numero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026Né può dirsi ravvisabile la violazione dell’art. 115 c.p.c., la quale può,invece, essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che ilgiudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regolacontenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre (come si legge nel quinto motivo di ricorso)(Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055; Cass., Sez. U, 30/9/2020, n. 20867),come sostanzialmente evidenziato nella censura.Del resto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun viziodenunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né in quello delprecedente n. 4, sia perché la contestazione della persuasività delragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanzeistruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabilesecondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere indiscussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudicidel merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede dilegittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. 30844; Cass., Sez. 5,15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez.1, 2/8/2016, n. 16056).Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzoNumero registro generale 14347/2024Numero sezionale 618/2026Numero di raccolta generale 10105/2026Data pubblicazione 18/04/2026comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna delricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo),nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ infavore della cassa delle ammende (cfr. S.U. n. 27195/2023).Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condannaaltresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, infavore delle controricorrenti, di una somma ulteriore liquidata in €2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favoredella cassa delle ammende;dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso