CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14994/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 41169/24 Giuspino OSSERVA Visti gP atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la particolare tenuità dell'offesa e, in particolare, le gravi modalità del fatto, l'intensità del dolo, nonché i precedenti specifici a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il