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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 36207/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del PG r..?,...0.4.4:, Qu , cft.„,..t h_g_ cotto( ju 2,0 tof i re-17 70 04 (

X. LoTt4-o i / [OSCURATO:PERSONA] E IN D:IRITTO

1. Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Bari ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva, introdotta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero territoriale deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. 2.1 Il ricorrente evidenzia che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Bari, del 15 luglio 2019, rilevante a fini di competenza.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 15 luglio 2019 (in riforma della decisione di primo grado) è divenuta irrevocabile 1.1 marzo 2021 e la domanda del Teseo risulta depositata in data 27 luglio 2022.

La competenza va pertanto attribuita (ai sensi dell'art.665 comma 4 cod.proc.pen.) alla Corte di Appello di Bari, trattandosi dell'autorità che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (rispetto al momento di presentazione della domanda).

Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.

Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del PG r..?,...0.4.4:, Qu , cft.„,..t h_g_ cotto( ju 2,0 tof i re-17 70 04 ( X. LoTt4-o i / [OSCURATO:PERSONA] E IN D:IRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 gennaio 2023 il GIP del Tribunale di Bari ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Ministero territoriale deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. 2.1 Il ricorrente evidenzia che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Bari, del 15 luglio 2019, rilevante a fini di competenza. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La decisione emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 15 luglio 2019 (in riforma della decisione di primo grado) è divenuta irrevocabile 1.1 marzo 2021 e la domanda del Teseo risulta depositata in data 27 luglio 2022. La competenza va pertanto attribuita (ai sensi dell'art.665 comma 4 cod.proc.pen.) alla Corte di Appello di Bari, trattandosi dell'autorità che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (rispetto al momento di presentazione della domanda). Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris