CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; , 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 12 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., per aver circolato alla guida di un autoveicolo VW Golf in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/I (2,50 g/l) - con le aggravanti di aver commesso il fatto in orario notturno (ore 3.30) e di aver provocato un incidente stradale - in Basiliano (UD), il 29 ottobre 2016. I giudici di merito hanno riconosciuto la piena utilizzabilità del prelievo ematico effettuato nei confronti del Michelini, disattendendo la tesi difensiva, secondo cui era riscontrabile la violazione degli artt. 13 Cost. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in quanto, a suo dire, il prelievo era stato eseguito, su richiesta degli organi di polizia giudiziaria - solo ai fini della verifica del tasso alcolemico e dell'assunzione di stupe- facenti e non allo scopo di valutare l'eventuale sottoposizione a terapie medico-chi- rurgiche nell'ambito di un protocollo sanitario - senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e in mancanza del consenso informato. [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in un sinistro stradale, risultava essere stato soccorso da un'autolettiga con a bordo personale medico e condotto in ospedale al fine di valu- tarne lo stato di salute, per cui, secondo la Corte territoriale, i prelievi ematici erano giustificati anche da ragioni sanitarie e non erano stati effettuati esclusivamente su richiesta degli operanti, al di fuori dei protocolli sanitari. Nel verbale di consenso informato acquisito agli atti, il medico dava atto dell'im- possibilità, alle ore 5.00, di ottenere un valido consenso da parte del prevenuto allo svolgimento dell'esame a causa del suo "stato soporoso risvegliabile tendente alla disforia"; l'imputato, pertanto, era sottoposto agli accertamenti del caso presso il pronto soccorso per le ferite - seppur non gravi - subite a causa del sinistro. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento agli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 354, 191 cod. proc. pen. e 13 Cost.. Si deduce che la difesa aveva già eccepito tempestivamente l'inutilizzabilità dell'accertamento del tasso di alcolemia effettuato presso l'ospedale di Udine me- diante le procedure cliniche ed analitiche ivi in uso. t Sussiste l'obbligo di avviso all'indagato coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod.proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, se finaliz- zato all'accertamento del tasso alcolemico, quindi, ogni qualvolta l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonoma- mente richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, l'esecuzione del prelievo da parte del personale medico non avveniva nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, bensì solo in quanto espressa- mente richiesto dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei con- fronti del soggetto indiziato del reato di guida in stato d'ebbrezza. Il personale sani- tario dell'ospedale agiva come longa manus degli organi di P.G. e quindi, anche ri- spetto a tale accertamento, sarebbero dovute scattare le garanzie difensive, ivi com- prese quelle sottese all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. L'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., infatti, prevede esplicitamente che gli organi di P.G., quando debbano compiere operazioni necessitanti specifiche competenze tec- niche, devono avvalersi dell'ausilio di persone idonee che non possono rifiutare la loro opera. Pertanto, essendosi verificato un incidente stradale ed essendo stati ri- scontrati indizi di reità a carico del Michelini, gli organi di P.G. decidevano di non effettuare l'esame spirometrico e di ordinare al personale sanitario, che aveva rice- vuto l'odierno imputato, l'accertamento del tasso alcolemico tramite prelievo. Nel caso di specie, l'accertamento consisteva in un vero e proprio atto d'indagine, per cui dovevano operare le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti. In conclusione, l'accertamento del tasso alcolemico non risultava svolto dai sanitari nell'ambito di protocolli medici, bensì esclusivamente in esecuzione della specifica richiesta di P.G. sul presupposto dell'esistenza di indizi, a carico del Michelini, del reato di guida in stato d'ebbrezza, per cui perseguiva una finalità investigativa e non terapeutica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento dello stato di ebbrezza riscontrato a seguito dei prelievi ematici effettuati nei confronti del Michelini in ospedale, senza il consenso del medesimo e senza il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione degli artt. 186 C.d.S., 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli organi di polizia giudiziaria che intendono far eseguire il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico su persona che, siccome conducente coinvolto in un incidente stradale, sia stata condotta presso una struttura sanitaria, devono dare previo avviso alla medesima che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C, Rv. 274039). La condizione apposta dalla giurisprudenza è che l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richie- sta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, comma 5, C.d.S. (Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935); talora si specifica tale condizione, indicandola nell'ipotesi in cui «l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta della polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indi- ziato» (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225). Senonché, l'esatto significato della locuzione «autonomamente richiesta» e come si coordini l'operato degli organi di polizia giudiziaria con le cure apprestate dai sani- tari è aspetto che merita di essere ulteriormente puntualizzato. Quando l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure ap- prontate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo avente fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alco- lica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste nessun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 51284 del 2017, cit.; Sez. 4, n. 53293 del 27/09/2016, Scuri, Rv. 268690; Sez. 6, n. 43894 del 13/09/2016, Virdis, Rv. 268505). Al contrario, ove l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non av- venga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 cit. (Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885). In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., prevede, per l'appunto, che «La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od ope- razioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone ido- nee le quali non possono rifiutare la propria opera». i Al riguardo, si è precisato che il discrimine posto dalle sentenze sopra richiamate consiste nella provenienza, o se si vuole della titolarità, della decisione di eseguire il prelievo: se l'hanno adottata i sanitari non è richiesto l'avviso; se l'hanno assunta gli investigatori occorre dare l'avviso (Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281). Una simile ricostruzione, focalizzando l'attenzione sul solo atto del prelievo del campione biologico, soddisfa la necessità di chiarificazione solo parzialmente, perché non indica la disciplina applicabile nei casi in cui i sanitari eseguono il prelievo ematico perché sul liquido biologico devono essere eseguite analisi per l'accertamento di valori suscettibili di indirizzare la diagnosi e la cura, tra i quali non è ricompreso il tasso alcolemico; ed è su questa decisione che però si innesta, non già la richiesta di pro- cedere all'atto invasivo ma, quella di eseguire le analisi del campione biologico esten- dendo la ricerca ai valori del tasso alcolemico. Orbene, non v'è ragione di limitare l'obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo, perché la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione di quell'obbligo («la necessità dell'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accerta- mento esperito - esame spirometrico o clinico - ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria» - Sez. 4, n. 51284 del 2017, cit.) è comune all'ipotesi in cui il personale di polizia giudiziaria si limiti a richiedere l'esecuzione di una ulte- riore analisi su campione biologico prelevato per fini di diagnosi e cura. Sicché non occorre dare l'avviso solo quando gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e gli organi di polizia giudiziaria rivolgano una richiesta sostanzialmente inutile o si limitino ad acquisire la documen- tazione dell'analisi. A ciò va aggiunto che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è confi- gurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che l'inte- ressato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta (Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881; Sez. 4, n. 22081 del 21/02/2019, Turcu, Rv. 276266, in tema di non configurabilità dell'obbligo di traduzione all'inda- gato di lingua straniera dell'avviso della facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest; Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004, dep. 2005, Livadhi, Rv. 230497, in tema di non necessità di tradurre immediatamente all'indagato di lingua straniera dell'atto di perquisizione personale eseguito dalla po- lizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen.). Stante l'identica ratio, tale prin- cipio ovviamente non può che valere anche in tema di prelievo ematico (Sez. 4, n. (v 34328 del 19/05/2021, Cabrini, non massimata).2.2. Tanto premesso in ordine agli orientamenti giurisprudenziali in materia, nella fattispecie in esame, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, dalla let- tura del modulo del consenso informato emergeva che il medico aveva dato atto dell'impossibilità, alle ore 5.00, di ottenere un valido consenso da parte del prevenuto allo svolgimento dell'esame a causa del suo "stato soporoso risvegliabile tendente alla disforia". Non sussisteva, quindi, la concreta possibilità di chiedere all'imputato se intendeva accettare di sottoporsi al prelievo ematico o se intendeva avvalersi della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si trattava, quindi, di esami di laboratorio e strumentali ritenuti necessari dal medico e i relativi risultati risultavano perciò piena- mente utilizzabili. Nell'articolare il motivo di ricorso in esame, la difesa non si confronta coi consoli- dati orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati, dai quale deriva che, alla luce delle condizioni di salute del Michelini, erano pienamente utilizzabili gli accertamenti ema- tici eseguiti in assenza di consenso informato e la non necessità dell'avviso ex art.114 disp. att. cod. proc. pen.. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas