CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20618/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI NICOLA D'AMATI;- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -Numero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/20262026 avverso la sentenza n. 611/2025 della CORTE D'APPELLO diNumero di raccolta generale 20618/2026ROMA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 3077/2023;2651 Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 611/2025 pubblicata il 10marzo 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, accogliendol'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermando, per il resto,l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso conLeggo S.r.l.1.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6011/2023 depositata il 9 giugno2023, aveva accolto parzialmente il ricorso, accertando la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato con la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2CCNLG dal 24 settembre 2001 al 4 ottobre 2019, condannando la società alpagamento di € 91.714,40 a titolo di differenze retributive (decurtatedell'indennità di redazione) e di € 10.836,40 a titolo di TFR, oltre al versamentodei contributi omessi. Ha rigettato invece le domande di riammissione in servizioe di indennità di preavviso.2. Il giudice di secondo grado ha confermato che, a decorrere dal 24settembre 2001, tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinatogiornalistico con la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG e, inaccoglimento del gravame incidentale, ha dichiarato la persistenza del rapportooltre la predetta data, condannando la datrice di lavoro alla corresponsione delleretribuzioni mensili (€ 605,07) maturate sino alla domanda giudiziale, oltre alrisarcimento del danno per l'omesso versamento contributivo.2.1 La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento sulla continuitàdella prestazione giornalistica (redazione di articoli e rubriche per le pagine dicultura e spettacolo), sull'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazioneaziendale e sulla disponibilità costante manifestata dalla stessa alle esigenze dellatestata, ravvisando in tali elementi gli indici presuntivi della subordinazioneNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/20263. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,Data pubblicazione 18/06/2026affidato a tre motivi, successivamente illustrati da memoria.4. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e l’INPS.5. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della motivazione nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 2094 c.c., dell'art. 2 CCNLG e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per averricondotto l'attività prestata dalla giornalista nell'ambito della collaborazione fissaex art. 2 CCNLG, in difetto dell'accertamento dei relativi presupposti.1.1. La ricorrente deduce che il Giudice di appello avrebbe erroneamentequalificato il rapporto come subordinato, trascurando: a) la natura autonoma delrapporto, risultante dalla qualificazione formale operata dalle parti (contratto del15 maggio 2012); b) l'assenza di una stabile disponibilità della giornalista tra unaprestazione e l'altra; c) l'assenza della responsabilità di un servizio, non essendola [OSCURATO:PERSONA] titolare in via esclusiva di uno specifico settore informativo; d) ladiscontinuità della prestazione, emergente dalla produzione articolistica effettiva.Il motivo è infondato.Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nellavoro giornalistico il carattere della subordinazione risulta attenuato per lacreatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonchéper la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che,ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimentocontinuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (cfr. Cass.,sez. lav., ord. n. 21833/2024).Con riguardo poi alla specifica figura del collaboratore fisso questa Corte haavuto occasione di chiarire che, mentre la qualifica di redattore si caratterizza peril particolare tipo di notizie richieste e per il particolare inserimentonell'organizzazione e programmazione necessaria per la formazione del prodottofinale, con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di unorario di lavoro; viceversa, per la figura del collaboratore fisso rileva la semplicecontinuità dell'apporto, limitato, di regola, ad offrire servizi inerenti ad un settoreinformativo specifico di competenza ( Cass 29182/2018). Deve dunque ribadirsiche per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 delc.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno delNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/2026giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specificiData pubblicazione 18/06/2026argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizionele proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata unflusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione,conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la"copertura" di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e nellapropria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per ilperseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anchenell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass 11065/2014).Per la configurabilità della qualifica di collaboratore fisso, quindi, di cui all'art.2 del CCNLG sono necessari i requisiti della: a) continuità di prestazione, intesacome svolgimento di un'attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenzeformative e informative di uno specifico settore; b) vincolo di dipendenza,consistente nell'impegno del collaboratore di porre la propria opera a disposizionedel datore di lavoro anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra; c)responsabilità di un servizio, che implica la sistematica redazione di articoli suspecifici argomenti o rubriche, con l'impegno del giornalista di trattare concontinuità uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, mettendo adisposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori dellatestata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione(cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 21833/2024; Cass., sez. lav., ord. n. 22424/2021;Cass., sez. lav., ord. n. 21793/2021; Cass., sez. lav., sent. n. 11065/2014).Non sono invece necessari la quotidianità della prestazione, l'osservanza di unorario di lavoro fisso e l'assoggettamento al potere conformativo dell'editore,elementi che caratterizzano la diversa figura del redattore (cfr. Cass., sez. lav.,ord. n. 21833/2024).2.Nel caso di specie, la Corte di Appello ha correttamente applicato taliprincipi, procedendo ad una congrua disamina delle risultanze istruttorie emotivatamente accertando la sussistenza di tutti i requisiti della collaborazionefissa.Quanto alla continuità della prestazione, la Corte territoriale ha rilevato che"le prestazioni, al contrario di quanto sostenuto dalla società, risultano 'cadenzatenel tempo', come emerge dal rilievo che - limitandoci solo a quanto specificamentedocumentato - esse ammontano ad una media oscillante a non meno di 60/80articoli annuali nel periodo dal 2001 al 2011, per poi incrementarsi attorno a nonmeno di un centinaio di articoli nel periodo 2012-2018 e infine diminuire, comeNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/2026peraltro addotto dalla stessa lavoratrice, nel 2019". Tale accertamento è statoData pubblicazione 18/06/2026supportato dalle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che la [OSCURATO:PERSONA]"era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a 2 o 3 a settimana",il che corrisponde a 8-12 collaborazioni mensili, parametro questo che, anche alnetto del periodo di chiusura estiva del giornale, rientra pienamente nellaprevisione contrattuale dell'art. 2 CCNLG per la figura del collaboratore fisso.2.1. La Corte ha inoltre rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha curato continuativamenteinserti settimanali o mensili in un protratto lasso di tempo: l'inserto settimanale"Movida" negli anni 2007-08; l'inserto mensile "Go" negli anni 2009-11; la rubricasettimanale "Mercatini" negli anni 2011-13; la rubrica settimanale "Itinerari" neglianni 2013-19.Quanto al vincolo di dipendenza, la Corte ha motivatamente ritenuto chel'inserimento stabile della [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione aziendale emergesse: a) dalcostante affidamento di [OSCURATO:SOCIETA]. nell'opera della giornalista e dal costanteimpegno della stessa a collaborare con la redazione, evidenziato dai contatticadenzati, ripetuti e frequenti con la [OSCURATO:PERSONA]; b) dalla sottoposizione dellalavoratrice a direttive di lavoro da parte del proprio diretto superiore, la qualeesercitava un chiaro potere conformativo della prestazione lavorativa, conl'assegnazione di argomenti da trattare, la definizione della tempistica el'approvazione o meno delle bozze di articolo predisposte. Tali elementi sono statipuntualmente supportati dalle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hannoconfermato che la ricorrente proponeva idee e proposte sui pezzi, che venivanoesaminate dai capi servizio in sede di riunione; che la ricorrente veniva chiamataall'esito della riunione di redazione per la realizzazione del pezzo sulla base delleindicazioni emerse; che il pezzo veniva sottoposto al capo servizio per il controlloprima dell'impaginazione; che il capo servizio forniva indicazioni di taglio,lunghezza e tempi di consegna.Quanto alla responsabilità di un servizio, la Corte ha accertato che allalavoratrice fosse attribuita in via principale la cura del settore degli spettacoli perl'edizione romana del quotidiano, come confermato concordemente dai testiCigarini e [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] si sia occupata occasionalmente dimaterie esulanti da quella degli spettacoli non comporta un mutamento dellaqualificazione del rapporto, risultando piuttosto elemento probatorio in favore dellasubordinazione e della messa a disposizione della propria opera in manieracontinuativa. Né era indispensabile che la [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica giornalista cui erademandata la produzione di pezzi nel settore dello spettacolo o della cultura, inquanto la nozione di collaborazione fissa non richiede una tale esclusività dicompetenza.Numero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/20263. Quanto alla rilevanza della qualificazione formale del rapporto, va ribaditoData pubblicazione 18/06/2026che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la formalequalificazione operata dalle parti in sede di conclusione del contratto individualenon è sufficiente né determinante ad escludere la subordinazione, atteso che laqualificazione indicata dai contraenti potrebbe in concreto simulare un rapporto dinatura autonoma al solo fine di eludere la disciplina in materia di lavorosubordinato (cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 8256/2017).3.1. Le censure sollevate dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, nellaprospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie, operazione criticanon consentita in sede di legittimità, trattandosi di valutazioni riservate al giudicedel merito, il cui apprezzamento, se sorretto da motivazione logica e coerente, nonè censurabile in questa sede.4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 2 CCNLG, 2099 c.c. e 36 Cost. nonché, in relazione al medesimo aspettoe, ai sensi dell'art. 360 n. 4, c.p.c., quella degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ilGiudice di merito travisato il contenuto oggettivo della prova e disatteso i criteri dideterminazione della retribuzione spettante al collaboratore fisso.La ricorrente lamenta: a) il travisamento delle prove in ordine al numeromensile di collaborazioni effettivamente rese dalla lavoratrice; b) l'omessavalutazione dell'impegno di frequenza della collaborazione e della natura edimportanza delle materie trattate ai fini della determinazione della retribuzione.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.1. Quanto alla prima censura, va ribadito che, mentre l'errore di valutazionein cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte diprova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare - non è maisindacabile in sede di legittimità, l'errore di percezione, cadendo sulla ricognizionedel contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che haformato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., norma che vieta difondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà maiofferte (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 27033/2018). Tuttavia, il c.d. travisamentodella prova non è deducibile come vizio autonomo, dovendosi distinguere traerrore di percezione ed errore di giudizio del giudice di merito. L'errore dipercezione, che si verifica quando il giudice afferma o suppone l'esistenza di unfatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o l'inesistenza di un fattopositivamente accertato, è deducibile esclusivamente mediante revocazione exart. 395 n. 4 c.p.c. L'errore di giudizio, che si verifica quando il giudice attribuisceNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/2026un significato piuttosto che un altro ad una fonte di prova, può essere oggetto diData pubblicazione 18/06/2026impugnazione solo nei limiti in cui la legge processuale ammette la censuradell'errore di giudizio e dunque, nell'ambito del giudizio di legittimità, nei limiti dicui all'art. 360 c.p.c. n. 5 (cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 8895/2023).Nel caso di specie, la Corte di Appello non è incorsa in alcun errore dipercezione. Al contrario, ha fondato il proprio convincimento su plurime risultanzeistruttorie coerenti tra loro: a) la documentazione prodotta dalla stessa società,dalla quale emergeva che la giornalista aveva redatto non meno di 6-7 articoli almese; b) la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], teste comune, che ha riferito che laBoldrini "era quindi tenuta a produrre un numero medio di pezzi pari a 2 o 3 asettimana", con il che si perviene a 8-12 collaborazioni mensili, parametrosuperiore alla soglia minima di 8 collaborazioni prevista dalla lett. c) dell'art. 2CCNLG; c) la cura continuativa di inserti settimanali o mensili nel corso degli anni.4.1. La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile. Laviolazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto afondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, o abbia considerato come facenti piena prova,recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (cfr. Cass. n. 34995/2025; Cass. n. 34996/2025). Nel caso di specie,nessuna di tali ipotesi ricorre.4.2. Quanto alla violazione dell'art. 116 c.p.c., essa è deducibile solo allegandoche il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudenteapprezzamento, pretendendo di attribuirle un valore diverso da quello legale,mentre ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento, la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, ord. n. 34995/2025;Cass., sez. lav., ord. n. 9801/2025).4.3. Quanto alla seconda censura, relativa all'omessa valutazionedell'impegno di frequenza e della natura ed importanza delle materie trattate, varilevato che essa è parimenti infondata.Posto il perimetro che contiene la possibilità di censura dell’omesso esame diun fatto in sede di legittimità, è vero che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in materia di lavoro giornalistico, il collaboratore fisso ha diritto, ai sensidell'art. 2, comma 4, del c.c.n.l. lavoro giornalistico, ad una retribuzione collegataal numero di collaborazioni fornite, ossia al numero di articoli redatti o rubrichetenute, nonché all'impegno di frequenza e alla natura e all'importanza delleNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/2026materie trattate, ferma restando la soglia minima di quattro od otto collaborazioniData pubblicazione 18/06/2026al mese (cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 23275/2024; Cass., sez. lav., ord. n.26676/2018; Cass., sez. lav., sent. n. 290/2014).Nondimeno, nel caso di specie, la Corte di Appello ha fatto correttaapplicazione di tale principio. La Corte territoriale, infatti, nel quantificare laretribuzione dovuta, ha preso in considerazione non solo il numero di collaborazioni(9 mensili in media), ma anche l'impegno di frequenza della collaborazione,rilevando la continuità e regolarità delle prestazioni nel corso degli anni, nonché lanatura delle materie trattate, costituite dalla cronaca culturale e degli spettacoliper l'edizione romana del quotidiano, settore di primaria importanza per unatestata locale.La censura si risolve, anche in questo caso, nella prospettazione di una diversavalutazione delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede dilegittimità.5.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, aisensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1372, 1375 e 2697 c.c. nonché, conriferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, in ordine alla sussistenza di circostanze idonee ad integrare la provadella volontà risolutiva del rapporto.Va preliminarmente rilevato che il motivo sovrappone mezzi d'impugnazioneeterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertatigli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsaapplicazione della norma, e del vizio di motivazione, che invece quegli elementi difatto intende rimettere in discussione (cfr. Cass., n. 23846/2025).Quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, va ribadito che, nellaformulazione applicabile ratione temporis, esso concerne esclusivamente l'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare, nel rigorosorispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4c.p.c., il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestualeda cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass., n. 19081/2025;Cass., n. 10043/2025; Cass., n. 22536/2023; Cass. n. 7810/2023).Numero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026Numero di raccolta generale 20618/20265.1. L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizioData pubblicazione 18/06/2026qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie. La deduzione di tale vizio non consente di censurare lacomplessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (cfr.Cass., n. 19081/2025).Nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dedurre l'omesso esame di unpreciso fatto storico secondo i rigorosi oneri di allegazione sopra richiamati, si èlimitata a dedurre genericamente "l'integrale obliterazione delle deduzioni e deglielementi di prova introdotti nel giudizio", prospettando in realtà una diversavalutazione delle risultanze processuali. Tale formulazione non rispetta i requisitidi specificità imposti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dall'art. 369, comma 2,n. 4, c.p.c.Nel merito, la doglianza è comunque infondata.La Corte di Appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali inmateria di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimentodella sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, affinchépossa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessarioche sia accertata, sulla base del comportamento tenuto dalle parti e di eventualicircostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti medesimedi porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr. Cass., sez. lav., ord.n. 26844/2016; Cass., sez. lav., ord. n. 12611/2016; Cass., sez. lav., ord. n.17267/2016).La mera inerzia del lavoratore dopo la cessazione del rapporto è di per séinsufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuoconsenso. Il solo decorso del tempo o la semplice inerzia del lavoratore sonoinsufficienti a ritenere sussistente la risoluzione per mutuo consenso, costituentepur sempre una manifestazione negoziale che, seppur tacita, non può essereconfigurata su un piano esclusivamente oggettivo, in conseguenza della meracessazione della funzionalità di fatto del rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. lav.,ord. n. 899/2015; Cass., sez. lav., ord. n. 26/2015; Cass., sez. lav., ord. n.24188/2015). È necessaria la presenza di comportamenti e di circostanze di fattoidonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà inordine alla risoluzione del rapporto. Grava sul datore di lavoro, che eccepisca laNumero registro generale 16823/2025Numero sezionale 2651/2026risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze dalle quali possaNumero di raccolta generale 20618/2026ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre definitivamente fine adData pubblicazione 18/06/2026ogni rapporto di lavoro (cfr. Cass., sez. lav., ord. n. 12611/2016; Cass., sez. III,ord. n. 18068/2011).5.3. Nel caso di specie, la Corte di Appello ha correttamente escluso laconfigurabilità del mutuo consenso risolutivo, rilevando che: a) la stessa LeggoS.r.l. aveva dedotto di non aver unilateralmente fatto cessare il rapporto, né avevasostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] si fosse dimessa; b) in presenza di una formale diffidadatata 30 gennaio 2020, non contestata dalla società, risultava la riprova certache il rapporto non fosse cessato per dimissioni e che non fosse stato integratoalcun mutuo dissenso; c) la lavoratrice aveva formalmente messo a disposizionedel datore di lavoro le proprie energie lavorative.Tali accertamenti, sorretti da motivazione non implausibile, si sottraggono alsindacato di legittimità. Le censure sollevate dalla ricorrente si risolvono, anche inquesto caso, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanzeprocessuali.6. Alla luce delle su esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle particontroricorrenti, come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, infavore di ciascuna parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida incomplessivi euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]