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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 32105/2026

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del TRIB.

SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal ricorrente personalmente, inviolazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Perugiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal ricorrente personalmente, inviolazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris