CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 14 marzo 2022 del Tribunale di Torino con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno, sei mesi e quindici giorni di reclusione, oltre alle pene accessorie, essendo stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in concorso con altro soggetto, nella qualità di socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine /`& di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di euro 520.300,00. La Corte di appello di Torino ha escluso la contestata recidiva ed eliminato l'aumento irrogato a titolo di continuazione, rideterminando la pena in un anno di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 640, cod. pen. Relativamente all'elemento oggettivo del reato contestato, si sostiene che l'intento dell'odierno imputato non sarebbe stato quello di favorire, attraverso l'emissione delle fatture, l'evasione delle imposte da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto quella di drenare denaro dalle casse della stessa. A sostegno di tale tesi deporrebbe il fatto che nessuna indagine è stata effettuata per verificare le sorti del procedimento penale nei confronti dell'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che nessun accertamento è stato eseguito in ordine all'eventuale retrocessione dei pagamenti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all'amministratore della sopra citata società. Tali risultanze proverebbero che non è integrato il reato contestato quanto piuttosto il diverso reato di cui all'art.640 cod. pen. A completamento delle argomentazioni sopra riportate, il ricorrente asserisce che non è stato provato il fine dell'imputato di consentire alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'evasione delle imposte. L'intesa tra i presunti compartecipi dei reati contestati non sarebbe stata oggetto di prova ed in ogni caso non avrebbe potuto realizzarsi, posto che lo scopo delle parti sarebbe stato quello di favorire le proprie finanze e non quelle della [OSCURATO:SOCIETA]., obiettivo di una truffa. I giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato la sussistenza dello schema operativo tipico del reato contestato, né si sarebbero adeguatamente confrontati con il caso concreto e con la specificità dei rilievi difensivi; la pronuncia sarebbe, pertanto, frutto dell'utilizzo di presunzioni, non sarebbe ammissibile nel diritto penale tributario. 2.2. Con una seconda censura, si denunciano la violazione di legge e il correlato vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 43, cod. pen., 192, cod. proc. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte territoriale non avrebbe vagliato la sussistenza di una piena consapevolezza e partecipazione dell'imputato alla paventata violazione fiscale. In particolare, in capo al ricorrente non potrebbe configurarsi il dolo specifico del reato contestato, in quanto la mera attività materiale di compilazione di documenti non avrebbe potuto produrre alcun effetto esterno all'ambito aziendale. Non sarebbe stata 2 r&_ prodotta alcuna prova dell'esistenza di una intesa tra il ricorrente e gli altri correi al fine di commettere il reato oggetto di imputazione; in particolare, non sarebbe stato provato che l'imputato abbia consegnato la documentazione allo scopo di consentire l'evasione fiscale. Il fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] abbia inserito in contabilità delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, provenienti da vari imprenditori e anche dall'imputato, non dimostrerebbe ancora il richiesto fine di consentire al ricevente l'evasione quale approdo naturale di tale operazione. L'assenza di un rapporto diretto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., verrebbe confermata dalla sentenza della Corte di appello di Bologna che, nel ripercorrere la vicenda giudiziaria dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di esaminare le fatture emesse dalla società amministrata da Desà, ponendo invece l'accento su altre e diverse realtà aziendali. 2.3. In terzo luogo, si lamenta la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. I giudici di secondo grado avrebbero erroneamente configurato la sussistenza del profitto di reato confiscabile, in relazione agli importi riferibili alla contestazione. Il provvedimento risulterebbe contrario alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, poiché il diniego del diritto alla detrazione i.v.a. per il soggetto che riceve una prestazione inesistente è configurabile solo ove finalizzato ad eliminare il rischio di perdita del gettito fiscale; cosa che nel caso di specie non si sarebbe verificata, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] maturato alcun indebito credito d'imposta. Da ciò determinerebbe l'illegittimità del sequestro disposto. 2.4. Con un ultimo motivo di ricorso, si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato risultante dagli atti di causa. Ripetendo nella sostanza quanto già dedotto, si afferma che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria ed incoerente laddove attribuisce scarso rilievo alle risultanze istruttorie e, in particolare, a quella relativa alla consumata truffa ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che la quasi totalità delle censure sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Nella maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, il ricorrente non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso meritano una trattazione unitaria. La tesi difensiva si basa sull'assunto secondo cui l'imputato aveva posto in essere una truffa architettata per drenare le finanze della società destinataria delle fatture, con la complicità di altri soggetti; ma la difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, nella quale si chiarisce il meccanismo utilizzato, evidenziando con chiarezza le ragioni della ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato contestato (pagg. 3- 5 della sentenza). 1.1.1. In primo luogo, giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis norme att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419); onere non soddisfatto nel caso di specie, in cui mancano riferimenti critici agli atti di causa. 1.1.2. Va rilevato, in ogni caso, che i giudici di merito hanno adeguatamente spiegato come le fatture oggetto dell'imputazione concernevano operazioni inesistenti asseritamente effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contabilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., riportate nelle dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2013 - come accertato dalle testimonianze - ed utilizzate in modo da integrare il reato di pericolo di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 per il risparmio fiscale determinatosi per il soggetto passivo delle fatture con conseguente danno per l'erario. Tale inquadramento e la conseguente realizzazione dello schema tipico delle contestazioni ex all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 risulta essere pacificamente emerso dal compendio probatorio e dalla ricostruzione resa a dibattimento dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Bologna e di Torino; il mero fatto che tale schema illecito si sia innestato in un più ampio piano criminoso, ordito dal dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], non vale ad escludere la tipicità delle condotte del reato tributario contestato. La circostanza che il 4 /k ricorrente abbia agito per finalità di profitto personale non esclude in ogni caso la tipicità dell'illecito contestato, tenuto conto che l'emissione di una o più fatture per operazioni inesistenti destinate ad un soggetto passivo che le ha contabilizzate determina la contrazione del quantum del versamento tributario. La Corte territoriale ha dunque correttamente motivato, prendendo adeguatamente in considerazione l'esistenza del risparmio fiscale per il soggetto utilizzatore, la [OSCURATO:SOCIETA]., così integrando il dolo specifico di evasione. Risulta pacifico, del resto, che la finalità di evasione fiscale può concorrere con altre finalità, vista la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilità del quale è sufficiente il mero compimento dell'atto tipico (Sez. 3, n. 39315 del 24/05/2019, Rv. 277162). L'imputato, legale rappresentante della società emittente le fatture oggetto del presente procedimento, ha avuto piena contezza del suo ruolo gestorio nell'attività descritta dai giudici di merito, posto che l'accettazione di una remunerazione - tale deve ritenersi il pagamento tramite bonifico bancario sine causa ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - conferma senza dubbio lo schema criminoso del reato contestato. 1.2. Il terzo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - è inammissibile. Oltre ad essere formulato in maniera puramente assertiva e, dunque, assolutamente generica - riferendosi a un non meglio precisato sequestro e ad una mancanza di profitto illecito in capo alla società ricevente, smentita dagli atti - esso risulta essere stato per la prima volta proposto dinanzi a questa Corte; circostanza che ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.3. L'ultima censura - con la quale si denuncia il vizio della motivazione del provvedimento impugnato risultante dagli atti di causa - è inammissibile, perché anch'essa carente di ogni riferimento al provvedimento impugnato, omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Trattandosi di una doglianza meramente ripetitiva delle precedenti, possono essere richiamate sul punto le considerazioni già svolte. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co