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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 30313/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

15199-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 1296 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 dicembre 20 1 7 (R.G.N. 502/2016).

R.G.N.15199/2018 Cron.

Rep.

C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità ASpI e attività lavorativa autonoma. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza n. 1296 del 2017, depositata il 29 dicembre 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha rigettato il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere l’indennità di disoccupazione ASpI.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la percezione dell’indennità ASpI è indebita anche quando il lavoratore omette di comunicare un’ attività di lavoro autonomo intrapresaprima di richiedere l’indennità in esame.

Una diversa interpretazione, nel circoscrivere l’obbligo di comunicazione alla sola attività intrapresa in epoca posteriore, determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento. 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di duemotivi, contro la sentenza d’appello. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.– Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa -3 - applicazione dell’art. 2, commi 4, 17 e 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Ad avviso del ricorrente, la normativa richiamata riguarderebbe la sola ipotesi dell’attività lavorativa avviata in forma autonoma durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione.

In tal senso deporrebbe l’univoco dettato letterale, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi.

Avrebbe errato la Corte di merito nell’adottare un’interpretazione analogica della normativa eccezionale sulla decadenza, in spregio alla «precisa ed espressa scelta del Legislatore» (pagina 12 del ricorso per cassazione), canone primario d’interpretazione. 3.– I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano infondati. 4.–L’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, a decorrere dal primo gennaio 2013 e per i nuovi eventi di disoccupazione successivi a tale data, ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti «l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione».

L’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, «[i]n caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione», obbliga il soggetto beneficiario a«informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività».

La violazione dell’obbligodi comunicare l’inizio dell’attività di lavoro autonomoè sanzionata dall’art. 2, comma 40, lettera b), della legge n. -4 - 92 del 2012con la decadenza dalla fruizione dell’indennità, che implica l’obbligo «di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire» (art. 2, comma 41, della medesima legge n. 92 del 2012). 5.–Il ricorso interpella questa Corte sull’ambito applicativo della decadenza dall’indennità ASpI, che la sentenza impugnata applica anche all’ipotesi di omessa comunicazione del contemporaneo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, iniziata in epoca pregressa.

Il lavoratore, per contro, propugna un’interpretazione restrittiva, che reputa più conforme al dato letterale e al divieto di analogia.

In questa prospettiva, la decadenza non potrebbe che discendere dall’omessa comunicazione dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo in epoca posteriore alla richiesta d’indennità ASpI. 6.–Questa Corte è stata chiamata a dirimere identica questione ermeneutica, con riferimento alla disciplina della «Nuova prestazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’ Impiego (NASpI) », dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

L’art. 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015 commina la decadenza nell’ipotesi dell’«inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo10, comma 1, primo periodo».

A fronte di una formulazione letterale in larga parte sovrapponibile, che s’incentra sul medesimo vocabolo “inizio”,valorizzato dall’odierno ricorrente, questa Corte ha osservato che « Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività”successiva all ’ inizio del periodo di percezione della NASpI.

La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della N AS p I , rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di -5 - disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 846).

Né tale lettura si sostanzia in un’interpretazione analogica dinorme eccezionali, nei termini che il ricorrente adombra anche nel presente giudizio.

L’interpretazione,che postula l’obbligo di comunicazione anche per l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di NASpI, non travalicail «perimetro testuale normativo» (ordinanza n. 846 del 2024) e, in armonia con l’intenzione del legislatore, non fa che estendere la decadenza «ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie –com’è d’uso dire con antica espressione –minus dixit quam voluit» (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11543). 7.–Le medesime considerazioni si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio.

È la stessa parte ricorrente che menziona, nella memoria illustrativa, l’ordinanza n. 846 del 2024, chiamata a pronunciarsi su una normativa non dissimile per il dato testuale e per la ratio ispiratrice.

La disciplina dell’indennità ASpI non presenta, a tale riguardo, peculiarità che possanoavvalorare diverse conclusioni rispetto a quelle già acquisite in tema di indennità NASpI.

Né sono stati addotti argomenti idonei a confutare i principi di diritto enunciati di recente e richiamati dal controricorrente nella memoria illustrativa.

Anche con riferimento all’indennità ASpI, pertanto, s i ravvisa l’esigenza d’interpretare la normativa in modo coerentecon l’intenzione del legislatore di apprestare tutela per l’effettivo statodi bisogno legat o alladisoccupazione.

In tal modo, non si altera il dato testuale e si evitano le sperequazioni e leincongruenze cui darebbe àdito una interpretazione indebitamente restrittiva, avulsa dalla ratio legis e dal tratto saliente -6 - che accomuna le fattispecie in esame: lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo in concomitanza con l’erogazione dell’indennità. 8.–Dai rilievi svolti consegue, in ultima analisi, il rigetto del ricorso. 9.–La novità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente sono state scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, induce a compensare per intero le spese del presente giudizio. 10.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15199-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – controricorrent e – per la cassazione della sentenza n. 1296 del 20 1 7 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 29 dicembre 20 1 7 (R.G.N. 502/2016). R.G.N.15199/2018 Cron. Rep. C.C. 29/05/2024 giurisdizione Indennità ASpI e attività lavorativa autonoma. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 9 maggio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con la sentenza n. 1296 del 2017, depositata il 29 dicembre 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha rigettato il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere l’indennità di disoccupazione ASpI. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la percezione dell’indennità ASpI è indebita anche quando il lavoratore omette di comunicare un’ attività di lavoro autonomo intrapresaprima di richiedere l’indennità in esame. Una diversa interpretazione, nel circoscrivere l’obbligo di comunicazione alla sola attività intrapresa in epoca posteriore, determinerebbe ingiustificate disparità di trattamento. 2.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di duemotivi, contro la sentenza d’appello. 3.–L’INPS resiste con controricorso. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.– Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 7.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il signor [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa -3 - applicazione dell’art. 2, commi 4, 17 e 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ad avviso del ricorrente, la normativa richiamata riguarderebbe la sola ipotesi dell’attività lavorativa avviata in forma autonoma durante il periodo di godimento dell’indennità di disoccupazione. In tal senso deporrebbe l’univoco dettato letterale, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente trascurato. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi. Avrebbe errato la Corte di merito nell’adottare un’interpretazione analogica della normativa eccezionale sulla decadenza, in spregio alla «precisa ed espressa scelta del Legislatore» (pagina 12 del ricorso per cassazione), canone primario d’interpretazione. 3.– I motivi, tra loro connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano infondati. 4.–L’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, a decorrere dal primo gennaio 2013 e per i nuovi eventi di disoccupazione successivi a tale data, ha istituito presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti «l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione». L’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, «[i]n caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione», obbliga il soggetto beneficiario a«informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività». La violazione dell’obbligodi comunicare l’inizio dell’attività di lavoro autonomoè sanzionata dall’art. 2, comma 40, lettera b), della legge n. -4 - 92 del 2012con la decadenza dalla fruizione dell’indennità, che implica l’obbligo «di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire» (art. 2, comma 41, della medesima legge n. 92 del 2012). 5.–Il ricorso interpella questa Corte sull’ambito applicativo della decadenza dall’indennità ASpI, che la sentenza impugnata applica anche all’ipotesi di omessa comunicazione del contemporaneo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, iniziata in epoca pregressa. Il lavoratore, per contro, propugna un’interpretazione restrittiva, che reputa più conforme al dato letterale e al divieto di analogia. In questa prospettiva, la decadenza non potrebbe che discendere dall’omessa comunicazione dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo in epoca posteriore alla richiesta d’indennità ASpI. 6.–Questa Corte è stata chiamata a dirimere identica questione ermeneutica, con riferimento alla disciplina della «Nuova prestazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’ Impiego (NASpI) », dettata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L’art. 11, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015 commina la decadenza nell’ipotesi dell’«inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo10, comma 1, primo periodo». A fronte di una formulazione letterale in larga parte sovrapponibile, che s’incentra sul medesimo vocabolo “inizio”,valorizzato dall’odierno ricorrente, questa Corte ha osservato che « Dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività”successiva all ’ inizio del periodo di percezione della NASpI. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della N AS p I , rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di -5 - disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa» (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 846). Né tale lettura si sostanzia in un’interpretazione analogica dinorme eccezionali, nei termini che il ricorrente adombra anche nel presente giudizio. L’interpretazione,che postula l’obbligo di comunicazione anche per l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di NASpI, non travalicail «perimetro testuale normativo» (ordinanza n. 846 del 2024) e, in armonia con l’intenzione del legislatore, non fa che estendere la decadenza «ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie –com’è d’uso dire con antica espressione –minus dixit quam voluit» (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11543). 7.–Le medesime considerazioni si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all’odierno scrutinio. È la stessa parte ricorrente che menziona, nella memoria illustrativa, l’ordinanza n. 846 del 2024, chiamata a pronunciarsi su una normativa non dissimile per il dato testuale e per la ratio ispiratrice. La disciplina dell’indennità ASpI non presenta, a tale riguardo, peculiarità che possanoavvalorare diverse conclusioni rispetto a quelle già acquisite in tema di indennità NASpI. Né sono stati addotti argomenti idonei a confutare i principi di diritto enunciati di recente e richiamati dal controricorrente nella memoria illustrativa. Anche con riferimento all’indennità ASpI, pertanto, s i ravvisa l’esigenza d’interpretare la normativa in modo coerentecon l’intenzione del legislatore di apprestare tutela per l’effettivo statodi bisogno legat o alladisoccupazione. In tal modo, non si altera il dato testuale e si evitano le sperequazioni e leincongruenze cui darebbe àdito una interpretazione indebitamente restrittiva, avulsa dalla ratio legis e dal tratto saliente -6 - che accomuna le fattispecie in esame: lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo in concomitanza con l’erogazione dell’indennità. 8.–Dai rilievi svolti consegue, in ultima analisi, il rigetto del ricorso. 9.–La novità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente sono state scandagliate dalla giurisprudenza di questa Corte, induce a compensare per intero le spese del presente giudizio. 10.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art.
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