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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2017

Cassazione n. 21450/2026

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entenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Prato con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1720,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 18) e hashish (316 e 23 grammi).

2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con due motivi, l'unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

3. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti 1esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessarìamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - sì sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. peri.

Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

4. Anche la motivazione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena si sottrae a censure.

La Corte di appello ha rilevato, a pag. 4, che il Tribunale aveva escluso il beneficio osservando che, pur essendo formalmente ìncensurato, l'imputato era stato nuovamente arrestato in flagranza di reato ed era stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Prato; elementi, questi, indicativi della prosecuzione dell'attività delittuosa e, quindi, di una prognosi sfavorevole in ordine alla non recidivanza.

La Corte ha inoltre evidenziato che nei confronti dell'imputato era intervenuta una sentenza irrevocabile per una condotta analoga, commessa in epoca recente e successiva ai fatti oggetto del presente processo, con ulteriore conferma della prognosi negativa.

5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Prato con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato, ritenuta la recidiva contestata, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1720,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 18) e hashish (316 e 23 grammi). 2. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con due motivi, l'unico motivo, il vizio di motivazione quanto alla mancata riduzione della pena e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 3. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti 1esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessarìamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - sì sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice. In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. peri. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). 4. Anche la motivazione relativa al diniego della sospensione condizionale della pena si sottrae a censure. La Corte di appello ha rilevato, a pag. 4, che il Tribunale aveva escluso il beneficio osservando che, pur essendo formalmente ìncensurato, l'imputato era stato nuovamente arrestato in flagranza di reato ed era stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Prato; elementi, questi, indicativi della prosecuzione dell'attività delittuosa e, quindi, di una prognosi sfavorevole in ordine alla non recidivanza. La Corte ha inoltre evidenziato che nei confronti dell'imputato era intervenuta una sentenza irrevocabile per una condotta analoga, commessa in epoca recente e successiva ai fatti oggetto del presente processo, con ulteriore conferma della prognosi negativa. 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro. P. P.Q.M
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