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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 20325/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9164/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRES, [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, n. 1550/15/16,depositata il 18/02/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio finanziario contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 1274/02/14) che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato l’avviso di accertamento, per il 2008, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita in un quinquennio, come previsto dall’art. 86, t.u.i.r., e non nell’arco di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425-bis, cod. civ.;

2. per la C.T.R. l’operazione di sale and lease back consiste, sul piano giuridico, in due distinti contratti, vendita e locazione finanziaria, il primo dei quali (la vendita) giustifica la tassazione della plusvalenza secondo l’art. 86, comma 1, lett. a), t.u.i.r., in tema di plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni dell’impresa, quale norma speciale che prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 2425-bis, cod. civ.; Considerato che:

1. conl’unico motivo di ricorso [«I.

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, lettera a) e 109, comma 2, lettera a) del d.p.r. 917/1986 (tuir) – Violazione dell’art. 2425 bis c.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, senza avvedersi che il sale and lease back è contratto atipico con causa lecita di finanziamento, ha ricondotto l’operazione finanziaria a due autonomi contratti ed ha pertanto reputato legittima la tassazione della plusvalenza, ai sensi dell’art. 86, comma 4, t.u.i.r., nell’anno in cui è stata realizzata e nei quattro anni successivi, mentre, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., essa avrebbe dovuto essere “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing;

1.1. il motivo è fondato;

1.2. il dictum del giudice tributario di appello si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023; Cass. 29/03/2006, n. 7296.

In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione.»;

2. pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo;

3. le spese processuali dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9164/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRES, [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 1550/15/16,depositata il 18/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’ufficio finanziario contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 1274/02/14) che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato l’avviso di accertamento, per il 2008, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita in un quinquennio, come previsto dall’art. 86, t.u.i.r., e non nell’arco di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425-bis, cod. civ.; 2. per la C.T.R. l’operazione di sale and lease back consiste, sul piano giuridico, in due distinti contratti, vendita e locazione finanziaria, il primo dei quali (la vendita) giustifica la tassazione della plusvalenza secondo l’art. 86, comma 1, lett. a), t.u.i.r., in tema di plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni dell’impresa, quale norma speciale che prevale sulla disposizione generale di cui all’art. 2425-bis, cod. civ.; Considerato che: 1. conl’unico motivo di ricorso [«I. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, lettera a) e 109, comma 2, lettera a) del d.p.r. 917/1986 (tuir) – Violazione dell’art. 2425 bis c.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, senza avvedersi che il sale and lease back è contratto atipico con causa lecita di finanziamento, ha ricondotto l’operazione finanziaria a due autonomi contratti ed ha pertanto reputato legittima la tassazione della plusvalenza, ai sensi dell’art. 86, comma 4, t.u.i.r., nell’anno in cui è stata realizzata e nei quattro anni successivi, mentre, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., essa avrebbe dovuto essere “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing; 1.1. il motivo è fondato; 1.2. il dictum del giudice tributario di appello si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023; Cass. 29/03/2006, n. 7296. In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione.»; 2. pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo; 3. le spese processuali dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario d
Sentenza Cassazione n. 20325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris