CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 29 gennaio 2024, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 640 e 61 n. 7 cod. pen. (capo A, fatti commessi in Terracina, 1'8, il 12 ed il 21 agosto 2019) e 216, comma 1, n. 2 L.F. (capo B, fatto commesso in Latina il 27 ottobre 2020), ha ridotto la pena inflittale; - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; - che, in data 18 settembre 2024, è stata depositata memoria difensiva nell'interesse della ricorrente, con la quale si è chiesto che il ricorso sia trasmesso al Presidente di questa Corte per la trattazione ordinaria del procedimento; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, con i quali si censura, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di esistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prima parte L.F., sono generici e manifestamente infondati: quanto all'elemento oggettivo del reato, perché la fattispecie di reato, contestata e ritenuta, è integrata dalla sola mancanza fisica delle scritture contabili (per mancata tenuta, occultamento, sottrazione o distruzione) (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Rv. 269904) senza che rilevi l'evento dell'effettivo impedimento della ricostruzione della situazione patrimoniale della società fallita o del suo volume di affari, richiesto, invece, per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte L.F (tenuta delle scritture contabili in funzione dell'impedimento) (Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280729); quanto all'elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale ritenuta (dolo specifico), perché la Corte territoriale in maniera plausibile ha affermato che l'unica spiegazione logica della condotta dell'imputata (ossia la mancata consegna al curatore di tutta la documentazione contabile della società) fosse il frutto della precisa volontà di nuocere alle ragioni dei creditori sociali, impedendo agli organi della curatela di individuare cespiti della società sui quali i creditori potessero far valere le loro ragioni (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che la pena base era già stata determinata nel minimo edittale previsto per il delitto di cui all'art. 216 L.F. e che la richiesta di concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. era stata avanzata valorizzando l'asserito buon comportamento processuale dell'imputata, stimato di fatto irrilevante ai fini della ricostruzione degli eventi); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consig