CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 25144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 8/6/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 13/10/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 639 e 582 cod. pen. alla pena di mesi due giorni cinque dj reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, che si è limitata a richiamare per relationem ed in maniera acritica la decisione del giudice di primo grado, senza rispondere alle questioni poste con i motivi di appello. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce le plurime contraddizioni in cui sono incorsi i testimoni escussi, dalle quali i giudici di merito non hanno tratto le dovute conclusioni, vale a dire l'assenza della prova certa della responsabilità dell'imputato. Evidenzia, altresì, che il reato di cui all'art. 639 cod. pen., è procedibile a querela di parte, che nel caso di specie manca. 2.2 Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per non aver dichiarato estinti i reati ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., pur ricorrendone tutti i presupposti. 2.3 Con il quarto motivo eccepisce violazione di legge in punto di pena per non essere stata applicata la disciplina del giudice di pace, con la comminazione della sola pena pecuniaria, calcolata nel minimo edittale. 2.4 In data 4/5/2023 è pervenuta memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limitano a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Dunque, la difesa, in buona sostanza, si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di cui all'art. 639 e quello di cui all'art. 582 cod. pen., dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Quanto alla mancanza della querela, necessaria per la procedibilità del reato di cui all'art. 639 cod. pen., è sufficiente evidenziare che emerge dagli atti che le persone offese hanno sporto querela chiedendo la punizione dell'imputato per i reati di «ingiurie, molestie, lesioni personali, atti persecutori e per ogni altro reato che l'autorità gíudiziaria riterrà di individuare nei fatti descritti. Chiede pertanto che il colpevole sia perseguito e punito a termini di legge». 1.1 Anche il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge. In tal senso, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). Nel caso di specie, risulta che con l'appello la Corte territoriale non è stata specificamente investita della questione relativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., né di quella relativa alla determinazione della pena, per cui dette questioni non potevano essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione. Ed invero, in questo caso viene in rilievo il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito. In buona sostanza, i temi della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della determinazione della pena, essendo stati proposti soltanto con il ricorso in cassazione, hanno determinato una inammissibile interruzione della catena devolutiva, che non consente l'esame in questa sede delle nuove doglianze. 2. Osserva, tuttavia, il Collegio che, come evidenziato dal Procuratore generale, nel caso di specie si versa in una ipotesi di illegalità della pena comminata, atteso che - non avendo il giudice di prime cure ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con l'uso dell'arma e avendo ritenuto non contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 577, comma secondo, cod. pen., nonostante il fatto fosse stato commesso contro il fratello - i reati rientrano nella competenza del giudice di pace. Ne consegue che, ferma restando la competenza del tribunale in composizione monocratica a pronunciare la sentenza - in quanto, a fronte di una riqualificazione in melius di un reato comportante la sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace, opera il principio della perpetuatio competentíae, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 48 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata sulla base dell'imputazione al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato o, come nel caso di specie, dal mancato riconoscimento di una circostanza aggravante (Sezioni Unite, n. 28908 del 27/9/2018, Balais, Rv. 275869 - 01; Sezione 5, n. 13799 del 12/2/2020, Turè, Rv. 279158 - 01; Sezione 5, n. 42827 del 16/7/2014, Schintu, Rv. 262114 - 01) -, il giudice avrebbe dovuto applicare il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Orbene, come recentemente questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare - proprio in un caso analogo a quello oggetto di scrutinio, in cui era stata irrogata la pena detentiva per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 -, spetta al giudice di legittimità, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sezioni Unite, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01). Ed invero, risulta evidente che, anche nel caso di inammissibilità del ricorso, il principio di legalità ex art. 1 cod. pen. e la funzione della pena, quale delineata dall'art. 27 Cost., non appaiano conciliabili con l'applicazione di una sanzione non prevista dall'ordinamento, per cui non vi è ragione per escludere che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto nornnativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilità: «è la previsione legale della pena, secondo la Costituzione, a fondare la stessa potestà punitiva del giudice. Si tratta di una valorizzazione centrale, perché dimostra l'esistenza di limiti all'esercizio del potere pubblico il cui superamento non può essere tollerato dall'ordinamento per la centralità che la Carta costituzionale assicura ai diritti fondamentali della persona, tra i quali si colloca, il fondamentale diritto di libertà personale garantito dall'art. 13 Cost., in condizioni di uguaglianza per tutti i consociati (art. 3 Cost.) ... Proprio l'immanenza, rispetto alla disciplina processuale, dei valori espressi dalla Carta fondamentale in tema di protezione della libertà personale e di individuazione delle funzioni della pena, rende costituzionalmente imposto l'intervento officioso del giudice, anche in caso di inammissibilità dell'impugnazione, al fine di rimuovere l'applicazione di pene illegali, nel senso sopra circoscritto» (Sezioni Unite, n. 38809/2022, Miraglia). 3. La violazione di legge rilevata d'ufficio, relativa alla comminatoria di una pena illegale comporta l'utile decorso del termine di prescrizione dei delitti contestati al ricorrente con la conseguente loro estinzione. In particolare, risalendo i fatti al 7 agosto 2014 e tenuto conto della sospensione dal 4/12/2015 al 4/3/2016 per astensione del difensore dalle udienze e della sospensione covid dal 2 aprile all'il maggio 2020, il termine è spirato, ai sensi degli artt. 157, primo comnna e 161, secondo comma, cod. pen., in data 16 giugno 2022. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, per tale ragione, agli effetti penali. 4. Ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le condotte poste in essere dal ricorrente, quali si evincono dalle prove raccolte nel giudizio di merito, assumono rilievo ai fini della responsabilità civile, con la conseguenza che restano ferme le relative statuizioni. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai soli effetti penali, perché i reati