CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 18592/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/01/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, a seguito dell'appello proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., 71 d. leg.vo n. 159/2011, ha annullato la decisione revocando la ordinanza custodiale. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza di norme processuali, essendo stata disposta la revoca della ordinanza cautelare senza alcun mutamento del quadro indiziario, in relazione al quale si era formato il giudicato cautelare. 2.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale, da un lato, ritenuto di non dover esprimere una propria autonoma valutazione degli elementi di priva riguardanti la posizione del coindagato [OSCURATO:PERSONA] e, da un altro lato, ha affermato che essi abbiano un diretta refluenza nella valutazione del quadro indiziario del Pellegrino, assumendo che questo dovesse essere letto diversamente alla luce delle pronunce di annullamento con rinvio della Corte di cassazione emesse nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di leva, purtuttavia, senza considerare la necessità di una nuova valutazione da parte del giudice di merito conseguente alle pronunce rescindenti che - in ragione delle pronunce di annullamento da questi pronunciato in relazione ad entrambe le posizioni - ha dato luogo a ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero. 3. Il Procuratore generale e il difensore hanno depositato rispettive memorie a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La ordinanza impugnata, pur confermando il quadro indiziario posto a base della intraneità associativa del Pellegrino - riportando l'intero contenuto della precedente ordinanza di riesame - , si limita ad affermare che - a seguito della decisione della Corte di cassazione in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale il Pellegrino rivestiva il ruolo di suo tramite - il quadro indiziario a carico del Pellegrino rimaneva ancorato al solo dato dichiarativo del Castorina, non potendo gli altri elementi prima considerati assurgere a riscontro a suo carico in relazione alla sua partecipazione alla associazione mafiosa. 3. Ritiene questo Collegio che la rivalutazione del quadro indiziario posta a base del provvedimento impugnato risulta apoditticamente giustificata con riferimento a decisione rescindente riguardante altro coindagato senza con ciò individuare le ragioni di fatto o di diritto che la avrebbero giustificata, segnatamente con riguardo alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni - ribadite come "dato poderoso" - del Castorina. Invero, come fondatamente dedotto dal Pubblico Ministero, a fronte del giudicato cautelare intervenuto nei confronti del Pellegrino, il Tribunale ha omesso di esprimere una rinnovata valutazione in fatto dalla quale far discendere la sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria a carico del predetto, evocando del tutto apoditticamente la sentenza rescindente emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comm