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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36464/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rY [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 9 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, invocata in appello, nonché, conseguentemente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, contiene censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che le doglianze formulate risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente giustificato il rigetto della rinnovazione istruttoria, sottolineando la non assoluta necessarietà della stessa e i plurimi elementi convergenti nel senso dell'integrazione del delitto di ricettazione da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rY [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15 novembre 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 9 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, invocata in appello, nonché, conseguentemente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, contiene censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che le doglianze formulate risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata ha difatti ampiamente giustificato il rigetto della rinnovazione istruttoria, sottolineando la non assoluta necessarietà della stessa e i plurimi elementi convergenti nel senso dell'integrazione del delitto di ricettazione da parte dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris