CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14466/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N.P.S. ([OSCURATO:PERSONA]) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e revocava, di conseguenza, le statuizioni civili.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. La Corte di appello, richiamandosi ad un orientamento giurisprudenziale concernente la diversa ipotesi di conguagli contributivi INPS mensilmente applicati agli operatori economici, ha erroneamente ancorato la valutazione in ordine al superamento della soglia di punibilità di euro 3.999,96 prevista dal secondo comma dell'art. 316-ter cod. pen. all'importo della somma corrisposta mensilmente all'imputata, senza tenere conto che la condotta contestata nel caso di specie, ovvero l'avere percepito indebitamente l'assegno sociale dal 2007 al 2012 nonostante il venir meno del requisito della residenza in Italia, integra un reato unitario a consumazione prolungata quale effetto di una originaria condotta di omissione informativa in violazione dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la conseguenza che, ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità, va tenuto conto dell'importo complessivo delle indennità percepite pari, nel caso di specie, a euro 35.928. La Corte di appello ha, di conseguenza, revocato tutte le statuizioni civili della sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputata al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile INPS per l'importo complessivo di euro 35.928,00, oltre accessori e spese, al cui pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, era stata subordinata la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen., e che sarebbero state confermate e rese esecutive ai sensi degli artt. 587 e 605, comma 3, cod. proc. pen. in ipotesi di rigetto dell'atto di appello dell'imputata, i cui motivi non sono stati esaminati dalla Corte di appello, o di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il cui termine, secondo quanto evidenziato in sentenza, era già decorso prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. 2. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea generale, dall'art. 573 cod. proc. pen. Preliminarmente va rilevato che la disciplina applicabile, nel caso di specie, è quella previgente ai mutamenti normativi intervenuti in tema di impugnazione per i soli interessi civili per effetto del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che, con l'art. 33, comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 573 cod. proc. pen. introducendo il nuovo comma 1-bis in forza del quale «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Le Sezioni unite di questa Corte hanno, sul punto, affermato che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nel caso in esame, il processo di primo grado, nel corso nel quale è intervenuta, in sede di udienza preliminare, la costituzione di parte civile da parte dell'INPS, è stato definito con sentenza pronunciata in data 22/06/2017, precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina. Il motivo di ricorso devoluto alla cognizione della Corte va, dunque, vagliato sulla base del quadro normativo previgente alle modifiche introdotte dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'art. 573 cod. pen., nel testo applicabile al caso di specie ratione temporis, si limitava a prevedere, al primo comma, che «[L]'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale». Il secondo comma dell'art. 573 cod. proc. pen. aggiungeva, inoltre, che «[L]'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato». 3La giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato questa disposizione, ritenendo che, in caso di assoluzione dell'imputato, la parte civile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. e in deroga all'art. 538 cod. proc. pen., è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento, chiedendo, ai fini della propria domanda di risarcimento, di affermare la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, secondo i parametri propri del diritto penale e non secondo quelli del diritto civile (ex plurimis: Sez. 3, n. 12255 del 29/11/2018, P., Rv. 275473- 02; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061). Secondo questo orientamento, il giudice dell'impugnazione ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i medesimi poteri che avrebbe dovuto esercitare il giudice che ha prosciolto; pertanto, se si fosse convinto che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato, ben avrebbe potuto affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 cod. proc. pen) condannarlo al risarcimento e alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - ora per allora- alla condanna di cui all'art. 538, comma 1, cod. proc. pen., che non venne pronunciata per errore (cfr. Sez. U, n. 25083 de 11/07/2006, Negri, Rv. 233918- 01; Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, Sdolzini, Rv. 268894; Sez. 6, n. 41479 del 25/10/2011, V., 251061; Sez. 1, n. 17321 del 26/04/2007, Viviano, Rv. 236599- 01). Nel giudizio, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice, dunque, ferma restando l'intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751); il giudice dell'impugnazione deve, infatti, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato. Come di recente chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 6082 del 15/01/2026, non mass.; Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143-01) questa interpretazione della disciplina dell'impugnazione per i soli interessi civili è stata oggetto di un profondo ripensamento a causa del suo obiettivo contrasto con il cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, dall'art. 48 CDFUE, nonché dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. 4Queste disposizioni, infatti, riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza sotto un duplice aspetto: per un verso, attribuiscono una garanzia procedurale nel contesto del processo penale, con implicazioni in ordine all'onere della prova, all'applicabilità di presunzioni di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature del convincimento da parte del giudice o di altri funzionari (Corte EDU, Grande Camera,' 12/07/2013, Allen c. [OSCURATO:PERSONA], § 93; Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], § 101); per altro verso, una volta che il procedimento penale sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata), riconoscono all'imputato il diritto di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, impedendo che, nel contesto di un procedimento successivo, possano essere emessi provvedimenti che presuppongano la sua responsabilità in ordine al reato che gli era stato contestato e dal quale è stato assolto (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 12 luglio 2013, Allen contro [OSCURATO:PERSONA]; Corte EDU, Grande Camera, 28/06/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. c. Italia, § 314; Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], §§ 102 e 108; Corte EDU, 20/10/2020, Pasquini c. [OSCURATO:PERSONA]). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In questa sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che la disposizione censurata - che mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il 5giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili. La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell'«alto grado di probabilità logica». Le Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza Calpitano, hanno recepito questa interpretazione costituzionalmente orientata e hanno rilevato che «MI vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). Dunque, in presenza di prescrizione, la condotta dell'imputato deve essere valutata secondo i parametri dell'illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto, poiché, una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell'impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile. 4. Sulla base di tali premesse ermeneutiche, questa Corte ha affermato che "In tema di impugnazioni, la parte civile, che propone ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato, non può dedurre l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pena, una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali." (Sez. 6, n. 649 del 18/12/2025, dep. 08/01/2026, Rv. 289143- 01). Ed invero, una volta divenuta intangibile l'assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell'imputato, al giudice dell'impugnazione non è più consentito alcun rilievo, neppure incidentale e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell'azione risarcitoria o restitutoria 6proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile, rimanendo perciò precluse censure che presuppongono, anche implicitamente, una rivalutazione della responsabilità penale. (v. Sez. 6, n. 649/2025 e Sez. 6, n. 6082/2026, già citate nonché, da ultimo, in senso conforme, Sez. 3, n. 11298 del 20/01/2026, non mass.). 5. Nel caso in esame, la parte civile ha dedotto esclusivamente vizi di erronea applicazione della legge penale con riferimento alla responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., in ordine alla quale si è ormai formato il giudicato assolutorio, stante la mancata impugnazione sul punto dell'ufficio del pubblico ministero, con conseguente preclusione di una rivalutazione, in tale sede, anche solo in via incidentale, dei profili di responsabilità penale che determinerebbe, alla luce delle argomentazioni esposte ai punti che precedono, una violazione del cosiddetto secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ott.ssa