CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2025
Cassazione n. 27204/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' PIERO che lo rappresenta e difende, come daprocura speciale in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANZARO nel proc. n.r.g.4852/2023 depositato il 13/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025Numero di raccolta generale 27204/2025Letta la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreData pubblicazione 11/10/2025Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA]:1.- O.G. , cittadina della Georgia, impugnavail provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento della protezione internazionale di Crotone, emessoin data 27/07/2023, che aveva respinto la domanda di protezioneinternazionale.Il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’impugnazione condecreto n. cron. 254/2025, pubblicato il 13 gennaio 2025.La ricorrente aveva narrato di avere lasciato il proprio Paeseperché in data 12.02.2022, a causa di un incendio, aveva perso lasua casa e tutto ciò che aveva e, inoltre, perché nel suo paese eravittima di atti persecutori da parte dell’ex marito,tossicodipendente e alcolizzato, che ha tentato più volte, armato diun coltello, di aggredirla, lamentando che, nonostante le molteplicidenunce, le autorità georgiane lo avevano sempre rilasciato, nonassicurando alla ricorrente un’adeguata tutela.Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata, in virtùdella genericità delle dichiarazioni rese, e non rilevante ad ognimodo la persecuzione di genere, allegata dalla ricorrente, ai fini delriconoscimento della protezione internazionale.In particolare, il giudice del merito così si è espresso «si trattainfatti di una vicenda, quella narrata dall’istante, per la quale inprimo luogo non è dimostrato alcun rischio di persecuzione attualee futura, il racconto è povero di dettagli, non può sicuramenteritenersi che il ricorrente abbia profuso il massimo sforzo percircostanziare la domanda. Il racconto è risultato lacunoso egenerico e, nel corso dell’audizione giudiziale, non si è arricchito dialcun dettaglio volto a confortarne la veridicità né la ricorrente haproposto argomenti – anche in chiave logica – a sostegno della2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025Numero di raccolta generale 27204/2025veridicità del racconto, limitandosi a confermare quanto dichiaratoData pubblicazione 11/10/2025in sede amministrativa, a riferire genericamente della propriasituazione lavorativa Italia, dove svolge il lavoro di badante, e dicui non ha prodotto alcun documento, e aggiungendo di essersirecata al [OSCURATO:PERSONA] del proprio Paese per le violenze subite,ma che i referti sono rimasti in Georgia; dichiarazioni queste, oltreche vaghe, non confortate dunque da alcun riscontro in atti. Inconclusione, alla luce della genericità delle dichiarazioni rese, ilCollegio ritiene che il racconto nel suo complesso non sia credibile enon sia soddisfatto, pertanto, il requisito della coerenza interna eche le problematiche narrate risultano irrilevanti ai fini delladomanda in quanto non connesse ai presupposti normativi dellaprotezione internazionale. Infatti, nel caso di specie, tenuto contodelle ragioni poste a fondamento della partenza della ricorrente edei timori espressi in caso di rimpatrio, non vi è dubbio che nonsussista neppure in via di astratta allegazione alcuno dei motivi dipersecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra per ilriconoscimento dello status di rifugiato, rispetto al quale, peraltro,non sono state svolte allegazioni dalla difesa. Nel caso in esamedeve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezionefondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezionesussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251).»(fol.6, decr. imp.).Ha quindi esaminato le diverse domande di protezioneformulate, respingendole tutte, ritenendo assente, altresì, unacondizione di violenza indiscriminata in Georgia e non provatoalcun principio di radicamento nel territorio italiano né prospettatauna violazione del diritto alla vita privata e familiare.La cittadina straniera ha presentato ricorso per cassazione conquattro motivi.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025Numero di raccolta generale 27204/2025L'Avvocatura dello Stato, non ritualmente costituita, haData pubblicazione 11/10/2025presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussioneorale.La Procura Generale ha depositato requisitoria scrittaconcludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]:2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi di ricorso:I) Violazione art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; violazione art. 3 del d.lgs. 251/07Con il primo motivo si censura il giudizio di credibilità,sostenendo che “il Tribunale di Catanzaro ha ascoltato larichiedente asilo, ma non ha correttamente approfondito gli aspettifondamentali della vicenda, oggetto della narrazione. Mediante ungiudizio rigido e approssimativo, ha decretato la non credibilitàdella narrazione, perché priva di riscontri probatori. […] Ledichiarazioni della ricorrente si palesano plausibili, verosimili emanifestano l’evidente sforzo di fornire ogni dettaglio che possagarantire l’attendibilità dei fatti; al contrario, il Tribunale di primogrado non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali glistessi siano inattendibili, limitandosi ad affermazioni generiche eall’assenza di dati documentali.”Si osserva, quindi, come il giudice del merito non abbiaosservato né la normativa di riferimento né la giurisprudenzaconsolidata in ordine alla valutazione di credibilità e allaconsiderazione di atti di violenza domestica come idonei aconfigurarsi quale presupposto per il riconoscimento dellaprotezione internazionale.II) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; violazione art. 8 d.lgs. 25/08 –omessa valutazione rapporti internazionali sulla violenza alle donnein Georgia.4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025Con il secondo motivo si contesta l’omessa cooperazioneNumero di raccolta generale 27204/2025istruttoria in ordine alla valutazione della condizione delle Ddaotan punbebli cianzio ne 11/10/2025Georgia, con particolare riferimento alla violenza di genere; siriportano diverse fonti COI inerenti al tema e si deduce la mancataconsiderazione del contesto di origine ai fini della valutazione delladomanda della ricorrente.III) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto; violazione artt. 2 – 5- 7- 8 - 14comma 1 lett. b) d.lgs. 251/07 con riferimento al tema dellaviolenza sulle donne in Georgia quale presupposto della protezioneinternazionale.Si lamenta l’omessa considerazione della violenza di generecome presupposto per il riconoscimento della protezioneinternazionale, riportando la consolidata giurisprudenza dilegittimità di riferimento, e anche in virtù dell’assenza di protezionestatale denunciata dalla ricorrente e evidenziata nei report citati.IV) Violazione art. 360 cpc comma 1 n. 3: violazione artt. 5 –19 d.lgs. 286/1998 e s.m.i., violazione art. 32 d.lgs. 25/08Con il quarto motivo si contesta il giudizio comparativo svoltodal Tribunale ai fini della domanda di protezione speciale, nonavendo il giudice del merito adeguatamente valutato il contesto incui si troverebbe la ricorrente in caso di rimpatrio.3.- I primi tre motivi da trattare congiuntamente perconnessione sono fondati e vanno accolti.Questa Corte già da tempo ha avuto modo di affermare,pronunciando in merito a domande di protezione internazionale,che in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza neiconfronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti diviolenza domestica sono riconducibili all’ambito dei trattamentiinumani o degradanti considerati dall’art. 14, lett. b), del d.lgs. n.251 del 2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria,5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025sicché è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenzaNumero di raccolta generale 27204/2025di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non sDtaatat puuabblleica”z,io ne 11/10/2025ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, come il marito dellaricorrente, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donnaadeguata protezione (Cass. n. 12333/2017).È stato anche chiarito che, gli atti di violenza domestica, cosìcome intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali,possono integrare i presupposti per il riconoscimento dellaprotezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, intermini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamentoinumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali noncontrastino tali condotte o non forniscano protezione contro diesse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali, di guisa che ilgiudice del merito deve necessariamente valutare l'incidenza deimaltrattamenti subiti sullo sviluppo della personalità del richiedenteasilo ed anche la risposta delle autorità statuali a tali condotte,all'esito dell'acquisizione di COI riferite a quest'ultimo aspetto(Cass. n. 23017/2020; Cass. n. 24219/2021; Cass. n.30360/2021; Cass. n. 41349/2021).Ne consegue che va escluso – contrariamente, a quantosembra, assumere il Tribunale di Crotone – che la violenza digenere, al pari di quella contro l'infanzia, possa essere ricondottaalla categoria del "fatto meramente privato", poiché essacostituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7,comma 2 del d. lgs. n. 251 del 2007 ai fini del riconoscimento dello"status" di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica opsichica, compresa la violenza sessuale" (cfr. lett. a), che conriguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro ungenere sessuale o contro l'infanzia" (cfr. lett. f) (Cass. n.18803/2020).6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025Di recente si è precisato che, anche ove venga escluso laNumero di raccolta generale 27204/2025ricorrenza di atti persecutori, gli atti di violenza domesDtiactaa p ubob licdaziio ne 11/10/2025genere, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul,quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali,possono integrare i presupposti per il riconoscimento dellaprotezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per"trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualorarisulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o nonforniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regoleconsuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudicedeve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione dellaricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazioneistruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e lasussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo alcontesto delle condizioni esistenti nel paese di origine (Cass. n.6984/2024).Tanto premesso in diritto, si osserva, condividendo leconclusioni rassegnate dalla Procura Generale che «in primo luogo,non è dato comprendere per quale ragione il giudice di meritoabbia considerato il racconto reso dalla richiedente scarsamentecredibile, generico e lacunoso, laddove, specialmente esaminandole dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, la vicenda risultainvece descritta quantomeno nei particolari più rilevanti.L'impressione che si ricava dall'esame della motivazione resadal Tribunale è, semmai, che quest'ultimo abbia affidato il propriogiudizio a formule di stile prive di riscontri, tanto più che: si fariferimento ad un racconto povero di dettagli, ma non si comprendequali e quanti particolari l'interessata dovesse fornire in aggiunta aquanto effettivamente narrato; si valuta la narrazione come vaga egenerica, ma non si opera alcun riferimento a quali sarebbero glielementi di fatto decisivi e necessari per arricchire il contenuto7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025della domanda; non si dà atto di particolari contraddizioni in cuiNumero di raccolta generale 27204/2025sarebbe incorsa l'interessata; si sottolinea l'assenza Dadta ip ubbulincaazio ne 11/10/2025documentazione medica, senza minimamente prendere inconsiderazione l'eventualità che realmente l'interessata non abbiapensato, per fretta o mera dimenticanza, di portarla con sé almomento dell'espatrio.».Trattasi di criticità che ridondano nella (denunciata) violazionedell’art. 3, comma 5, lett. c) ed e), il quale esige che il giudice dimerito tenga conto delle informazioni “generali e specifichepertinenti al suo caso, di cui si dispone”.Com'è noto, infatti, in tema di protezione internazionale, afronte dell'onere dello straniero di proporre un'istanza, per quantopossibile, documentata, il giudice ha un dovere di cooperazioneistruttoria che, in presenza di dubbi o contestazioni sulladocumentazione prodotta dal richiedente, deve essere compiutautilizzando anche canali diplomatici, rogatoriali ed amministrativi,prima di poterne affermare l'insufficienza (v. Cass. n. 21363 del2023, n. 11097 del 2019 e n. 11096 del 2019).Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza(emersa in sede di audizione amministrativa), che, se è vero che, aseguito di denuncia sporta dall'interessata, il marito venne attintoda un divieto di avvicinamento, è anche vero che, in considerazionedella reiterazione delle condotte riferita dalla richiedente, il giudicedi merito avrebbe dovuto prendere in esame anche questo trattodella vicenda, fornendo una risposta sulla sussistenza o meno diuna minaccia di un danno grave non sufficientemente contrastato ocontrastabile dalle autorità locali.In secondo luogo, nell'escludere la ricorrenza dei presuppostidella protezione sussidiaria, il giudice di merito non ha avutominimamente cura di confrontarsi con i principi prima ricordati piùvolte ribaditi in sede di legittimità, né ha svolto l’approfondimentoistruttorio specifico che sarebbe stato necessaria per acquisire8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 2330/2025Numero sezionale 3157/2025informazioni attraverso fonti accreditate ed aggiornate sul contestoNumero di raccolta generale 27204/2025socio-culturale di forte mortificazione della donna che carDaatat peurbibzliczaazio ne 11/10/2025la Georgia, così come delineato dagli studi di settore relativi alfenomeno della violenza domestica e di genere in Georgia, a cui viè riferimento nel ricorso (rapporto “Grevio” - Gruppo di espertisulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenzadomestica, istituito dal Consiglio d'Europa con lo scopo dimonitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte deiPaesi aderenti alla Convenzione, aggiornato al 22 novembre 2022).4.- L’accoglimento dei primi tre motivi, aventi ad oggetto ledomande di protezione maggiore, consente l’assorbimento delquarto in ordine alla domanda di protezione umanitaria o speciale.5.- In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso,assorbito il quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio alTribunale di Catanzaro in altra composizione per il riesame alla lucedei principi espressi e per la statuizione sulle spese, anche delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassail decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in altracomposizione anche per le spese;- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 settembre 2025.La PresidenteMaria Acierno9 di 9