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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18088/2022

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eguente rP7 ORDINANZA sul ricorso 10963-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10900/25/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10963 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe lamentandone la nullità per difetto di motivazione;

2. la CTR era chiamata a decidere della deducibilità dal reddito del 2010 della srl [OSCURATO:PERSONA], dei costi per lavori di manutenzione relativi ad un determinato fabbricato in Calvanico (Salerno), recuperati dall'Agenzia a tassazione ai fini Ires e Irap sul presupposto che la società non aveva alcun titolo su quell'immobile e che, inoltre, le fatture emesse dall'esecutore dei lavori erano generiche.

In particolare, l'Agenzia, attraverso una articolata ricostruzione della successione dei contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori dei quali l'immobile era stato oggetto, negava che il contratto di fitto di terreni agricoli, richiamato dalla contribuente, potesse in alcun modo riguardare il fabbricato in questione riguardando esso invece terreni diversi da quello su cui, a seguito di frazionamento, era stato realizzato il fabbricato.

Evidenziava che da un verbale di assemblea della società, in data 10 dicembre 2006, da cui risultava che il fabbricato era dalla stessa detenuto, risultava anche che non quest'ultima ma il socio [OSCURATO:PERSONA] si era accollata i costi di manutenzione del fabbricato.

In primo grado la CTP di Salerno aveva respinto il ricorso avallando l'accertamento sia quanto alla assenza di prova circa l'inerenza dei costi in parola rispetto a beni della contribuente sia quanto alla genericità delle fatture.

La CTR, dato conto della complessità della controversia, annullava l'avviso con queste parola: "l'effettiva dimostrazione dell'inerenza dei costi sostenuti viene data dalla esistenza di un contratto di fitto di terreni.

Quest'ultimo rappresenta il titolo giuridico della disponibilità dell'appellante e quindi continuità giuridica".

3. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria; considerato che:

1. a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014);

2. il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Campania non dà conto delle ragioni per cui i costi fatturati sono stati ritenuti inerenti ad un bene destinato all'esercizio dell'impresa sociale della [OSCURATO:PERSONA].

La CTR fa riferimento ad un contratto di fitto di terreni senza spiegare perché l'abbia ritenuto attinente al fabbricato in questione (dopo che i giudici di primo grado -come si legge nel controricorso- avevano dettagliatamente spiegato che tale non poteva essere ritenuto).

Per questa parte la motivazione è apparente.

La CTR parla poi di "continuità giuridica".

Per questa parte la motivazione è incomprensibile;

3. il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente rP7 ORDINANZA sul ricorso 10963-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 10900/25/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10963 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione delle sentenza in epigrafe lamentandone la nullità per difetto di motivazione; 2. la CTR era chiamata a decidere della deducibilità dal reddito del 2010 della srl [OSCURATO:PERSONA], dei costi per lavori di manutenzione relativi ad un determinato fabbricato in Calvanico (Salerno), recuperati dall'Agenzia a tassazione ai fini Ires e Irap sul presupposto che la società non aveva alcun titolo su quell'immobile e che, inoltre, le fatture emesse dall'esecutore dei lavori erano generiche. In particolare, l'Agenzia, attraverso una articolata ricostruzione della successione dei contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori dei quali l'immobile era stato oggetto, negava che il contratto di fitto di terreni agricoli, richiamato dalla contribuente, potesse in alcun modo riguardare il fabbricato in questione riguardando esso invece terreni diversi da quello su cui, a seguito di frazionamento, era stato realizzato il fabbricato. Evidenziava che da un verbale di assemblea della società, in data 10 dicembre 2006, da cui risultava che il fabbricato era dalla stessa detenuto, risultava anche che non quest'ultima ma il socio [OSCURATO:PERSONA] si era accollata i costi di manutenzione del fabbricato. In primo grado la CTP di Salerno aveva respinto il ricorso avallando l'accertamento sia quanto alla assenza di prova circa l'inerenza dei costi in parola rispetto a beni della contribuente sia quanto alla genericità delle fatture. La CTR, dato conto della complessità della controversia, annullava l'avviso con queste parola: "l'effettiva dimostrazione dell'inerenza dei costi sostenuti viene data dalla esistenza di un contratto di fitto di terreni. Quest'ultimo rappresenta il titolo giuridico della disponibilità dell'appellante e quindi continuità giuridica". 3. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria; considerato che: 1. a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014); 2. il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Campania non dà conto delle ragioni per cui i costi fatturati sono stati ritenuti inerenti ad un bene destinato all'esercizio dell'impresa sociale della [OSCURATO:PERSONA]. La CTR fa riferimento ad un contratto di fitto di terreni senza spiegare perché l'abbia ritenuto attinente al fabbricato in questione (dopo che i giudici di primo grado -come si legge nel controricorso- avevano dettagliatamente spiegato che tale non poteva essere ritenuto). Per questa parte la motivazione è apparente. La CTR parla poi di "continuità giuridica". Per questa parte la motivazione è incomprensibile; 3. il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame; 4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2
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