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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19726/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43350-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. [OSCURATO:PERSONA], di contro, che il ricorso è generico circa le ragioni per cui l'imputato meriterebbe l'esclusione della recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 43350-2025 - Udienza del 08/04/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato giacché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. [OSCURATO:PERSONA], di contro, che il ricorso è generico circa le ragioni per cui l'imputato meriterebbe l'esclusione della recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris