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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 12097/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28652/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A - 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 281/2019 depositata il25/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza di cui in epigrafe, vi ha successivamente rinunciato e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controparte.

2. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28652/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14 A - 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 281/2019 depositata il25/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza di cui in epigrafe, vi ha successivamente rinunciato e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controparte. 2. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella cam
Sentenza Cassazione n. 12097/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris