CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21186/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al delittoassociativo di cui al capo 1) per decorrenza dei termini di fase;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermatol’ordinanza in data 1 settembre 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia cautelare in carcere perché indagato per reato associativo edaltro nell’ambito della indagine a carico della cosca ‘ndranghetista ‘[OSCURATO:PERSONA]’.2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagatoadducendo, quale unico motivo, la violazione ex art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen.per inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. emanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancataretrodatazione dei termini di custodia cautelare.Nel ricorso viene innanzitutto evidenziato quello che viene definito l'equivoco su cuipoggia la decisione oggi contestata, individuato nel ritenere che la contestazione delreato associativo mossa al ricorrente in seno al procedimento Hybris (precursoredell’attuale indagine) non fosse temporalmente “aperta” o “con condotta perdurantesino alla data dell'arresto” ma piuttosto chiusa alla data del 28 maggio 2021.Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, l'ordinanza genetica prevedeva unacontestazione associativa aperta anche nei confronti dell'indagato. Solo con la richiestadi rinvio a giudizio l'imputazione definitiva venne “chiusa”, retrodatandola addirittura al25 agosto 2021, data del deposito dell'informativa di polizia giudiziaria in quell’indagine.Per quella vicenda [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato e detenuto per un fatto che l'autoritàgiudiziaria ha ritenuto sussistere fino al marzo 2023, di tal che non può essere rimessaal puro arbitrio dell'organo d'accusa introdurre ora per allora una così significativavariazione temporale da aver impatto sulla misura cautelare successiva. Si deve ritenereche se il Tribunale avesse tratto il tempus commissi delicti dal provvedimento cautelaree non dalla richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe preso una decisione diversa né sicomprende secondo quale criterio il ricorrente possa essere sottoposto ad un nuovoprovvedimento cautelare per il medesimo fatto associativo che oltretutto lo ritrae qualepartecipe e non organizzatore.In ogni caso, sono errati i tre argomenti utilizzati per giustificare la retrodatazione:- la diversità del fatto associativo tra le indagini Hybris e Res-Tauro è meramenteformale ed artificiosa, come dimostrato dalla circostanza che alla associazione descrittanella prima indagine è stata imposta una ‘retrodatazione’ postuma, a dimostrazionedell’arbitraria parcellizzazione di un’unica, ininterrotta condotta di partecipazione allamedesima associazione mafiosa;- non è sufficiente il mero richiamo al carattere aperto della contestazione nelprocedimento Res-Tauro (fino al 25 agosto 2025) per negare il presuppostodell'anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza (originata dall'indagine Hybris). Ènecessaria una verifica in concreto di elementi di fatto che dimostrino la prosecuzionedella condotta di partecipazione in epoca successiva alla prima ordinanza cosicchél'accertamento avrebbe dovuto riguardare non già la capacità dell'associazione diproseguire la sua attività bensì l'esistenza di un effettivo contributo da parte delricorrente dopo la prima misura cautelare adottata nei suoi confronti, verifica che nelcaso concreto è totalmente assente nel provvedimento impugnato;- infine, quanto al requisito della desumibilità dagli atti previsto dalla seconda partedell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha affermato che il ricorrente nonavrebbe adempiuto al proprio onere probatorio e che anzi, recando l'informativaconclusiva del procedimento Res-Tauro una data successiva (19 febbraio 2024) al rinvioa giudizio nel processo Hybris, sarebbe per tabulas dimostrata la non desumibilità.Occorre tuttavia ricordare che il concetto cui si è fatto riferimento non coincide colmomento della formale consegna dell'informativa di polizia quanto, piuttosto, con lamateriale disponibilità degli elementi di indagine e della loro presenza presso l'autoritàgiudiziaria. Nel caso concreto i fatti estorsivi richiamati nei capi 39 e 64 sono contestaticome avvenuti rispettivamente il 4 agosto ed il 2 dicembre 2021 (addirittura primadell'arresto dell'imputato in relazione al procedimento Malapinga puoi conclusosi conarchiviazione), di tal che è logicamente impossibile che gli elementi indiziari(intercettazioni e servizi di osservazione) non fossero già materialmente disponibili enoti alle autorità giudiziaria ben prima del rinvio a giudizio nel procedimento Hybris.La separazione di procedimenti relativi a condotte avvinte da un evidente nesso diconnessione qualificata e la successiva “scoperta” di elementi già esistenti, integranoesattamente la fattispecie che la norma intende prevenire.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato poiché il motivo unico, che deduce violazione dell’art. 297cod. proc. pen. ed al tempo stesso vizio di motivazione, non può trovare accoglimento,in quanto infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.1.1. Tra pg. 5 e pg. 6 dell'ordinanza, il Tribunale ha respinto la medesima eccezionedi retrodatazione dell'efficacia della misura cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc.pen., formulata con l’istanza di riesame, sul rilievo della intrinseca diversità dei duefenomeni associativi oggetto delle due indagini (Hybris, Prima, e Res-Tauro, dopo),dovendosi identificare l’elemento catalizzatore della seconda vicenda associativa (a fartempo dal 29 maggio 2021) nella intervenuta scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], notocon il soprannome Facciazza, soggetto dalla caratura criminale tale da consentirgli, unavolta ritornato in libertà, di avviare un'opera di restaurazione della cosca, conl’attuazione di un progetto di recupero di influenza ‘ndranghetista (da qui, il nomedell’indagine) e l’immediata assunzione della leadership della locale epifania criminale.Per tale ragione, la retrodatazione della cessazione della associazione descritta inHybris (inizialmente con data ‘aperta’, ma poi, con la richiesta di rinvio a giudizio,‘chiusa’ al 28 maggio 2021), ritenuta dalla difesa la ‘cartina al tornasole’ della‘contestazione a catena’ posta in essere ai danni del proprio assistito, è, invece, l’indicedella concreta manifestazione di due distinte ‘fasi associative’ (la prima senza e laseconda con Facciazza a capo della associazione), intrinsecamente incompenetrabili e,quindi, inevitabilmente destinate a generare due fasi cautelari distinte.Anche se relative al medesimo sodalizio criminale, trattandosi di condotteassociative diverse, connesse dal vincolo della continuazione, trova applicazione laseconda parte del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. in forza del quale “Se neiconfronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misuraper (..) per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanzain relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), i terminidecorrono dal giorno in cui è stata eseguita la prima ordinanza. La disposizione, tuttavia,non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima delrinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione.”Pertanto, ai fini dell’operatività della retrodatazione della misura cautelare ‘percontestazione a catena’, vietata dalla legge, occorre che i fatti su cui si basa la secondaordinanza cautelare siano connessi a quelli oggetto della prima, siano stati commessi inepoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e, infine, sianodesumibili dagli atti all'epoca disponibili.In applicazione di tali regole, non può certamente ravvisarsi nel caso concreto laretrodatazione in relazione al delitto associativo oggetto della misura cautelare oggi inesame, poiché la condotta associativa contestata nel primo giudizio era interrotta amaggio 2021 mentre quella successiva (ed odierna) è descritta sino all'agosto 2025,con sviluppo di gran lunga successivo all’emissione della prima ordinanza geneticarisalente al marzo 2023. Infatti, secondo l’orientamento risalente e mai contestato,l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissionedella prima, non può configurarsi allorché il provvedimento successivo riguardiun’associazione mafiosa con partecipazione protratta dopo l'emissione della primaordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 – 01),come si assume avvenuto nel caso concreto.Venendo in rilievo ai fini dell’applicazione della disposizione invocata la data diesecuzione della prima misura (nel presente caso risalente al 9 marzo 2023 – cfr. pg. 4dell’ordinanza), non potrà esservi retrodatazione nell'ipotesi in cui l'ordinanzasuccessiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafiosocon formula "aperta" (fino a due anni dopo, per [OSCURATO:PERSONA]) che indichi la permanenzadel reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare(Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222 – 01). Ciò, a meno che glielementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenzaquanto meno alla data di emissione della prima ordinanza, circostanza nemmenodedotta dalla difesa, essendo peraltro indiscusso, nella giurisprudenza di questa Corte,che la mera detenzione in carcere non comporti automaticamente lo scioglimento e lacessazione del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi chepalesino un allontanamento dal sodalizio di appartenenza.1.2. Fermo quanto precede, le medesime conclusioni vanno tratte con riferimentoalle due ulteriori condotte estorsive di cui ai capi 39) e 64).Invero, in questo caso, la soluzione è ancor più immediata ed intuitiva: purcommessi in epoca indubitabilmente anteriore rispetto al deposito della richiesta dirinvio a giudizio per la prima indagine, per applicare la retrodatazione per fatti diversiin relazione ai quali esista una connessione qualificata, sarebbe necessario stabilirne ladesumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio (Sez. U, n. 21957 del22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058 – 01).E, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare incaso di più misure emesse nei confronti della stessa persona, si è affermato come nondeve confondersi il concetto di desumibilità dei fatti, contenuto nel comma 3 dell’art.297 cod. proc. pen., con i concetti di conoscenza o conoscibilità: detto concettopresuppone una valutazione riconducibile a una “quaestio facti” che il giudice dilegittimità può esaminare esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenzadescrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché sotto il profilo dellacongruenza e non contraddittorietà delle valutazioni operate dal giudice di merito (Sez.6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829 – 01).Ora, a prescindere da ogni questione sull’interesse concreto alla soluzione dellaquestione, in presenza di un titolo cautelare già confermato in relazione al reatoassociativo, emerge in maniera eclatante da quanto indicato nell’ordinanza impugnata,che nessuna desumibilità potesse essere stabilita tra i due differenti compendi diindagine. Infatti, i due reati (di cui alle imputazioni provvisorie n. 39 e n. 64) risultanocontestati come commessi rispettivamente ad agosto ed a dicembre 2021, quindi inepoca successiva al deposito, nella indagine Hybris, della informativa conclusiva(risalente al 28 maggio 2021).Trattando il tema, il Tribunale, dopo aver rilevato l’inadempimento dell’onereprobatorio in capo al ricorrente (onere che sarebbe tardivamente adempiuto in questasede, dato che richiede l’esame di circostanze di fatto che non possono essere ‘rimesse’in gioco in questa sede, per l’endemico divieto per questa Corte di occuparsi di questionidi merito e di trarre conclusioni sul fatto: Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007,Barresi, Rv. 236829 – 01) riconosce che “le acquisizioni a disposizione … sembranoandare piuttosto nella direzione di escludere per tabulas la desumibilità” (pg. 7) alla lucedell’epoca di deposito della informativa Hybris e della diversità dell’unità investigativacoinvolta nelle indagini.2. Per quanto sin qui illustrato, il motivo unico è infondato, con conseguente rigettodel ricorso che su di esso si basa.Dalla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì latrasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziariodi custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art.94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso, 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente