CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4824/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA,n. 7801, depositata il 25 agosto 2015, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno , co n sentenza n. 2 del 17 maggio 2012 , aveva rigettatoi riuniti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento di cinque avvisi di accertamento , con i quali,per gli anni 2007 e 2008, l'Agenzia delle Entrate , aveva rilevato costi non deducibili relativi in parte a mancata documentazione per euro 501.379,00 ed in parte ad utilizzazione di fatture soggettivamente false per euro 322.470,00, sulla base delle risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza e sul presupposto che il ricorrente, aveva costituito, in data 2 g ennaio 2008 , una ditta indiv iduale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autovetture ed autoveicoli leggeri, poi cessata il 31 dicembre 2008, che era servita esclusivamente per ricettare n. 27 auto di grossa cilindrata. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in via preliminare, l'incomprensibile asserzione «vennero forzatamente perfezionate nel libro giornale le discrasie rilevate dalle scritture contabili IVA e addirittura i pagamenti fatti e ricevuti», in quanto il libro giornale tenuto in contabilità ordinaria assumeva in sé i registri IVA acquisti e vendite e le annotazioni di pagamenti fatti e ricevuti e affermando che dalla documentazione esibita dal contribuente (dichiarazione redditi, libro giornale, r egistri IVA acquisti e vendite, dichiarazioni IVA, d ichiarazione r edditi, l ibro giornale della soc. Auto HAURC — BURC venditrice delle autovetture) , si deduceva l'acquisto e la vendita certa delle autovetture, la dichiarazione ai fini IVA ed II.DD. del reddito come emergente dalle scritture contabili, con la conseguenza che non si ravvisava alcuna omissione ed alcuna evasione; che, quanto al processo penale in corso in Germania, il Trezza ne aveva comunicato la definizione favorevole, ma non ne aveva prodotto prova e, tuttavia , l'Ufficio non aveva obiettato nulla nelle controdeduzioni.3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5.Con ordinanza interlocutoria n. 5563 del 22 febbraio 2023, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], personalmente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. 6.Con successiva ordinanza interlocutoria n. 20582 del 2023, questa Corte, sulla richiesta di rinvio formulata dall’Ufficio in data 27 marzo 2023, ha nuovamente rinviato a nuovo ruolo, disponendo il deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, con termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza. 7.L’Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 13 settembre 2023, con modalità informatiche, un’istanza, con la quale ha chiesto di disporre un nuovo termine per procedere al rinnovo della notifica del ricorso per cassazione, rappresentando che l’Ufficio UNEP presso la Corte di appello di Roma, con certificazione del 13 settembre 2023, allegata, aveva attestato l’indisponibilità dell’atto da parte dell’Autorità tedesca. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art.2697 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva ignorato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in conformità con i comuni canoni probatori stabiliti dall'art. 2697 cod. c iv ., compete va al contribuente, che a vesse effettuato una detrazione di imposta, l'onere di dimostrare la sussistenza del diritto esercitato; tale prova non poteva consistere nella semplice esistenza di fatture formalmente regolari, allorquando l'Ufficio adducevaelementi che contrastavano con l'apparenza documentale; in questo caso, infatti, il contribuente che invocava il diritto alla detrazione d oveva fornire ulteriori e più congrui elementi che dimostravano la veridicità (ideologica e/o materiale) della fattura e dei dati in essa esposti, e perciò, con specifico riguardo al caso di specie,della effettiva esistenza e della effettiva operatività dell'apparente venditore della merce ; contrariamente a quanto la Commissione tributaria regionale mostravadi ritenere, la fattura, come gli altri registri contabili e le dichiarazioni IVA non costituivanodocumentazione dotata di fede privilegiata, ma un semplice documento commerciale avente la natura ed il valore probatorio di una scrittura privata; in guisa che, nel caso in cui ne era contestata la veridicità, non spettava a chi la contestava l'onere di dimostrare « con certezza» la falsità, ma spetta va piuttosto a chi la utilizza va l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti con essa rappresentati. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché dell'art.54 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza della Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente sulla base della mera circostanza dell'intervenuta sentenza di assoluzione penale, peraltro indimostrata seppure non contestata dall'ufficio, che avrebbe esaminato imedesimi fatti oggetto del processo tributario, richiamandone genericamente l'esito; il giudicato penale non aveva alcuna efficacia vincolante nel processo tributario potendo i fatti in esso accertati costituire meri indizi, che il giudice tributario era comunque tenuto a vagliare in maniera dettagliata, attese le evidenti differenze processuali e sostanziali di imputazione e di acquisizione e valutazione delle prove. 3.Il terzo motivo deduce l'o messo esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.. Punto decisivo della controversia era il disconoscimento nell'anno d'imposta 2008 anche di costi non sorretti da documentazione idonea a comprovarne l'effettività e l'inerenza, oltre l'insussistenza di un giudicato penale sulla parte della sentenza penale favorevole alla parte contribuente; la sentenza, sul punto, non aveva sufficientemente riscontrato le specifiche deduzioni dell'ufficio appellato. L ' A mministrazione finanziaria aveva specificatamente dedotto,a pag. 4 dell'atto di costituzione in appello, che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto il disconoscimento anche di alcuni costi in quanto non sorretto da alcuna documentazione giustificativa e su cui il contribuente non aveva presentato alcuna opposizione, oltre al fatto che la sentenza penale nella parte favorevole al contribuente era stata oggetto di appello incidentale e, dunque, il giudizio penale, benché conclusosi in senso favorevole per la parte privata, non aveva acquisito alcun valore di giudicato. 4. È preliminare all'esame delle censure la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione e, dunque, della validità della notificazione del ricorso introduttivo. 4.1Nel caso in esame, come emerge dagli atti, la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata eseguita al domicilio eletto presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Latronico (PZ), via Dante, n. 43 (come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata), mediante servizio postale, consegnata dall'Avvocatura dello Stato il 19 febbraio 2016e che, in assenza del destinatario, è stato lasciato avviso il 23 febbraio 2016, con l'emissione di Cad 78330394004-5; nel fascicolo, poi, non è stato rinvenuto l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. 4.2 Ciò posto, deve osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate, con riguardo ad un'analoga fattispecie che, pur concernendo la notifica di un atto impositivo, ha espresso un principio applicabile alla notificazione di qualsivoglia atto processuale tramite il servizio postale: «Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusiv amente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (Cass., Sez. U., 15 aprile 2021, n. 10012). 4.3 In ordine alla necessità che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio de quosia data esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito, deve ricordarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare sulle conseguenze di tale mancata produzione nel giudizio di legittimità, nelle ipotesi in cui la notifica al destinatario relativamente irreperibile riguardi il ricorso per cassazione: «La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenutainstaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U, 14 gennaio 2008, n. 627 , Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 28 marzo 2019, n. 8641). 5.In conclusione, la riscontrata omissione nel deposito dell'avviso di ricevimento della «raccomandata CAD», comporta l'inammissibilità del ricorso. 5.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese. 5.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso,