CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 41211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA nel procedimento a carico di 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2.D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5.Trapani, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 7.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 8.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 9.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla segnalazione della cancelleria di questa Corte relativa alla sentenza del 17 settembre 2025, pronunciata nel procedimento n. 39739/24 Registro Generale; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il 17 settembre 2025 questa Corte ha emesso sentenza di annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pp.uu. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello; di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2. Nel dispositivo della sentenza è scritto "Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pasquale, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", invece che "Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". La cancelleria ha segnalato la necessità di procedere a correzione dell'errore materiale. 3. L'istanza merita accoglimento e il frontespizio della sentenza va corretto come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 35214/2025 nel senso che, ove è scritto "Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] pasquale, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" sia scritto "Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deci