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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10961/2026

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ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colantoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.873/2020depositata il 09/03/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero registro generale 20460/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 10961/2026Data pubblicazione 24/04/2026cod. proc. civ., anche considerata la natura condizionata del ricorsoincidentale del controricorrente;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colantoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e controricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.873/2020depositata il 09/03/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso principale deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391Numero registro generale 20460/2020Numero sezionale 219/2026Numero di raccolta generale 10961/2026Data pubblicazione 24/04/2026cod. proc. civ., anche considerata la natura condizionata del ricorsoincidentale del controricorrente;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 23/04/2026Massimo Ferro
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