CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Pescara condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 15.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per mancata ottemperanza, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore. In sentenza, il Giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del Giudice di pace sull'assunto che la tenuità del fatto è disciplinata dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che "nella fattispecie" non è stato ritenuto applicabile per la "particolare natura dell'interesse protetto dalla norma violata". 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero dell'avvocato, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e 34 d.lgs. n. 274 del 2000, nonché il difetto di motivazione su tale punto, per avere la sentenza di condanna escluso l'applicabilità anche in astratto della tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il difetto di motivazione su tale punto, avendo il giudice omesso qualsiasi considerazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Con successiva memoria, il difensore si associa alle conclusioni del Procuratore generale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Giudice di pace di Pescara. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, assorbente il secondo e meritevole di accoglimento. 1.1. Preliminarmente va considerato che la richiesta del difensore di applicare l'istituto della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. poteva essere considerata come espressa in riferimento all'analogo istituto previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del Giudice di pace, ferma restando la non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, salvi i casi di "attrazione" per connessione dinanzi a un giudice diverso (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587 e 271g88).1.2. Come correttamente rilevato anche dal Procuratore generale, la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 cit. va fatta derivare dalla esiguità, rispetto all'interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato, dalla occasionalità della violazione e dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato. 2. Tali parametri di riferimento devono sussistere congiuntamente ed essere oggetto di apprezzamento in concreto, non potendo la sua valutazione essere limitata alla fattispecie astratta di reato (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Rv. 244910). In definitiva, non è conforme al diritto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui afferma la non applicabilità della causa di non punibilità in discorso in riferimento ai fatti sussumibili in astratto nella fattispecie prevista dall'art. 14-ter del d.lgs. n. 286 del 1998. 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Pescara, in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, da ultimo,, Sez. 5, n. 2669 del 6/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo giudizio sul punto specifico. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di applicazione della causa di improcedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Pescara