CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4085/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2728/2017 depositata il21/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per l’anno 2009 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di fatto, recante il recupero di materiale imponibile, con determinazione di maggiori IRES, IRAP e IVA e sanzioni, a seguito di una complessa indagine della Guardia di finanza, conclusa con PVC notificato il 30.4.2014, dalla quale era emerso che il Garonzi ed il Porfidia, con la complicità di terzi soggetti, sotto lo schermo della [OSCURATO:PERSONA] srl e di altre società, tutte amministrate da prestanomi, prive di beni strumentali e con sedi fittizie, avevano fornito manodopera ad imprese operanti nel settore edilizio realizzando sistematiche violazioni della normativa tributaria attraverso dichiarazioni fiscal i infedeli riportanti costi e crediti IVA inesistenti per svariati milioni di euro, utilizzati questi ultimi in compensazione delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali e assistenziali per i dipendenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e il Porfidia hanno proposto ricorso che la [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Milano ha rigettato. 3. Anche l’appello proposto dal Garonzi e dal Porfidia è stato rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, ha osservato che era provata l’ingerenza dei ricorrenti nella gestione della società, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai committenti e dai dipendenti i quali avevano concordemente riferito di aver interloquito con entrambi i ricorrenti , ciascuno nel proprio ambito di competenza territoriale, sia nella fase delle trattative che di esecuzione dei lavori: il Garonzi e il Porfidia impart ivano direttive di cantiere, tenevano i rapporti con le maestranze, effettua vano i pagamenti dei compensi agli operai, assumevanole decisioni relative ai prezzi e alla tempistica degli interventi. Oltre a coinvolgimento nella gestione societaria la CTR ha rilevato il frequente mutamento nelle cariche sociali - cosicché i poteri decisionali dei ricorrenti prevalevano su quelli de gli amministratori di diritto - nonché la collocazione della sede legale presso un mero domicilio postale e la sede amministrativa presso gli uffici del consulente della società, [OSCURATO:PERSONA]. 4. La CTR ha aggiunto, infine,che l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non esclude la responsabilità della persona fisica per le sanzioni tributarie relative a violazioni fiscali della società quando, come in questo caso, la prima abbia agito volontariamente traendo vantaggio diretto dall’operazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] e il Porfidia hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivi. 6. Non resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 143 c.p.c. in quanto l’atto è stato notificato alla società, in persona del Garonzi e del Porfidia, quali pretesi amministratori di fatto. 1.1. Il motivo è inammissibile – e comunque infondato - in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che aveva accertato che l’atto era stato notificato sia alla società in persona del suo legale rappresentante sia ai «soggetti ritenuti amministratori effettivi»; infatti, come risulta dalla trascrizione in ricorso, l’atto era stato notificato al Geronzi e al Porfidia non come rappresentanti della societàma in proprio, in quanto amministratori di fatto, mentre per la società l’atto venne indirizzato a [OSCURATO:PERSONA] «nella qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl». 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2639 e 2729 c.c., in quanto l’attribuzione della qualità di amministratore di fatto presuppone lo svolgimento di attività riconducibili alle funzioni attribuite dalla legge agli amministratori di diritto che in questo caso non erano state usurpate, perché le dichiarazioni di terzi non contenevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti in grado di comprovare la prospettazione dell’Ufficio e da esse poteva desumersi soltanto lo svolgimento da parte dei ricorrenti di compiti tecnici nell’ambito dei cantieri aperti dalla società. 2.1. Il motivo è inammissibile sotto più profili: in primo luogo, è inconferente il richiamo all’art. 2639 c.c. che riguarda la responsabilità penale dell’amministratore di fatto; inoltre, sotto il paradigma della violazione di legge si cerca in realtà di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, che è incensurabile nel giudizio di legittimità ove adeguatamente e correttamente motivato; la censura, infatti,non riporta puntuali e specifici profili di violazione delle regole che governano il ragionamento presuntivo, limitandosi a riportare alcuni stralci delle dichiarazioni dei terzi nel tentativo di inficiare la ricostruzione della CTR; in questo modo, peraltro, la critica si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 1785 del 2018). 2.2. Giova osservare, piuttosto, che l’accertamento svolto dalla CTR, che ha concluso per «l’esercizio in modo sistematico e continuativo dell’attività gestoria da parte degli appellanti nonché la piena autonomia decisionale degli stessi rispetto a coloro che figuravano quali amministratori “di diritto”», non devia dai principi sul tema formulati da questa Corte, secondo cui la persona «inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza»(Cass. n. 1546 del 2022). 3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, quanto «all’asserita qualità dei Sigg.ri Garonzi e Porfidia quali autori materiali, beneficiari del lucro e del beneficio derivanti dalle violazioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] srl», da cui è derivata l’affermata inapplicabilità dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, non essendo stato dimostrato che i ricorrenti avessero tratto vantaggio, lucro o beneficio dalle violazioni contestate alla società. 3.1. Il motivo è inammissibile sotto più profili. 3.2. In primo luogo, l’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017) e non rientrano in quel paradigma né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (ex multis, v. Cass. n. 10525 del 2022; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 5795 del 2017). In questo caso, la censura riguarda proprio la valutazione d elle risultanze istruttorie effettuata dalla CTR, che si è conforma ta a precis i canoni giurisprudenziali: l’accertamento della qualità di amministratore di fatto della società , che secondo la r icostruzione in PVC , non censurata dai ricorrenti, veniva utilizzata per la realizzazione di una frode tributaria e contributiva, significa che costui ha « agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio » , c iò che comporta il venir meno delle ragioni che giustificano la limitazione di cui all’art. 7 cit.(ex multis, Cass. n. 28332 del 2018; Cass. n. 10975 del 2019; Cass. n. 25757 del 2020; Cass. n. 29038 del 2021). 3.3. Inoltre, non è ammessa la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo che non si dimostri che si tratta di fatti diversi da quelli sottoposti all’esame del primo Giudice (Cass. n.5947 del 2023; Cass. n. 7724 del 2022), prova che i ricorrentinon hanno neppure allegato. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; non vi è da provvedere sulle spese atteso che la resistente non ha svolto attività defensionale. P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo d