CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11185-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.11185/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 169/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 54/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste , con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione in godimento con l’inclusione di tutte le voci retributive previste nell’assicurazione generale obbligatoria, con condanna dell’INPS al pagamento dovuto con decorrenza da giugno 201 0 , ossia nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data della domanda amministrativa del maggio 2015. 2. L’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione deltermine di decadenza triennale, avverso il quale resiste [OSCURATO:PERSONA] , con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. E’ da accogliere, nei sensi di cui in motivazione, il motivo di ricorso con cui l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell'art. 252 disp. att. c.p.c., sul presupposto dell’applicazione del termine decadenziale triennale introdotto dal citato decreto-legge. 4. Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale” e che “in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei”. 5. Questa Corte, con orientamento consolidato, d al quale la Corte di merito si è discostata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass.nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023). 6. La sentenza impugnata che non si è uniformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame del gravame, alla stessa Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizion