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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 39895/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA( dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art.625 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale del 09.05.2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto da difensore privo di procura speciale, richiesta per i ricorsi straordinari come quello di specie, ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011).

Il difensore in particolare si qualifica procuratore speciale ma non vi è procura allegata.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il copsliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA( dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ex art.625 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione penale del 09.05.2024, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso presentato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto da difensore privo di procura speciale, richiesta per i ricorsi straordinari come quello di specie, ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. (Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272011). Il difensore in particolare si qualifica procuratore speciale ma non vi è procura allegata. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il copsliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39895/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris