CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 08156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di PALERMO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 12/4/2021, ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due ipotesi di reato di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen. con riferimento alla scelta della misura cautelare.2. In data 15 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Rv 237012). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nonché il grado (ovvero la gravità e consistenza di queste) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.7t7 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusinnano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv 255460). Tanto premesso. 1.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente quanto all'adeguatezza della misura gradata degli arresti donniciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Pure a fronte della richiesta espressamente avanzata nel corso dell'udienza, infatti, il Tribunale avrebbe omesso di indicare in concreto i motivi specifici per i quali la misura gradata non sarebbe idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate in quanto sul punto non sarebbero sufficienti i generici richiami alle modalità della condotta e al rischio di recidiva. La doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame ha infatti dato conto degli elementi emersi e ha evidenziato le ragioni sui quali ha fondato la prognosi negativa in ordine all'applicazione di una misura meno afflittiva. Tale valutazione, oggetto di adeguata e diffusa motivazione con il riferimento alle gravi modalità delle condotte poste in essere nei fatti oggetto della misura e della progressione criminosa desumibile dalla commissione di una analoga rapina in tempi recenti (cfr. pagina 8 dell'ordinanza impugnata), non è sindacabile in questa sede. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2/12/2021