CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04505/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8962/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] N. 21/35; -controricorrente - avverso la sentenza n. 15399/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 ottobre 2023; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento – in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] v. G. Trevis n. 21/35 - delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] v. G. Trevis n. 21/35, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 18 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]