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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42794/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputato per vizio di mente, è formulato genericamente e non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che invece è coerente ed esauriente nella lettura dei dati cognitivi offerti dalla perizia disposta all'esito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore 1LRresi dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato proscioglimento dell'imputato per vizio di mente, è formulato genericamente e non si confronta con le statuizioni del provvedimento impugnato, che invece è coerente ed esauriente nella lettura dei dati cognitivi offerti dalla perizia disposta all'esito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovazione istruttoria formulata dalla difesa (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore 1LRresi dente
Sentenza Cassazione n. 42794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris