CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30149/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio è, oltre che generico, aspecifico, dal momento che non si confronta con le congrue motivazioni della Corte territoriale che ha rappresentato l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche e addivenire quindi a un trattamento sanzionatorio più mite, rispondendo al motivo di appello anch'esso generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11508 -.96ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3810/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30149/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30149/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio è, oltre che generico, aspecifico, dal momento che non si confronta con le congrue motivazioni della Corte territoriale che ha rappresentato l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche e addivenire quindi a un trattamento sanzionatorio più mite, rispondendo al motivo di appello anch'esso generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M