CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1970
Cassazione n. 11504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1970 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione di cui al capo A) perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava in otto mesi di reclusione e 2.800 euro di multa la pena inflitta per il residuo reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo B), commesso il 2 aprile 2012, nel resto confermando la pronuncia impugnata. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione sia agli artt. 157 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere la Corte d'appello rilevato la prescrizione anche del delitto di cui al capo B), sia al trattamento sanzionatorio per effetto della nuova cornice edittale introdotta dal d.l. n. 146 del 2013, convertito in I. n. 10 del 2014. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto alla prima censura, si osserva che con l'atto di appello si era unicamente contestata la sussistenza del delitto di evasione, di talché, in assenza di impugnazione, era divenuta definitiva la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990. 5. Si osserva, inoltre, così venendo alla seconda censura, che le modifiche introdotte dall'art. 2 lett. a) d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, da I. 21 febbraio 2014, n. 10 che hanno interessato la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - elevata da circostanza attenuante ad effetto speciale a ipotesi delittuosa autonoma punita con una sanzione sensibilmente inferiore rispetto alla disposizione previgente - ha comportato una mera vicenda successoria di leggi penali, regolata dall'art. 2, comma 4, cod. pen., che, quindi, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, come è avvenuto nel caso in esame per i motivi dinanzi indicati. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta [OSCURATO:PERSONA] c>a DEP 3EffATO