CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, il 26 febbraio 2021, ha riformato nel trattamento sanzionatorio la pronunzia di condanna, nel resto confermata, emessa a suo carico in data 7 ottobre 2015 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per concorso in tentativo di furto pluriaggravato di un'autovettura, commesso in Margherita di Savoia il 30 giugno 2015. Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto a reati oggetto di altra pronunzia del Tribunale di Bologna (delitti contro il patrimonio commessi a partire dal 9 luglio 2014). 2. Il ricorso è inammissibile manifesta infondatezza, atteso che la distanza geografica dei reati oggetto della pronunzia del Tribunale bolognese è stata correttamente decisiva in quanto si trattava di un delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio in alcune regioni del centro - nord, oltrechè dei connessi reati - scopo. E' stato poi chiarito che nulla consente di ravvisare una medesimezza del disegno criminoso fra i reati oggetto della sentenza bolognese e il reato oggetto della sentenza impugnata. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Tale principio è stato nella specie rispettato nel percorso argomentativo della Corte di merito, che ha escluso la continuazione tra il delitto oggetto del presente giudizio e quelli giudicati a Bologna sulla base della distanza geografica: la quale, sebbene non sia in sé necessariamente ostativa al riconoscimento della continuazione, è stata qui ampiamente valorizzata in relazione alla mancanza di elementi deponenti per la configurabilità del medesimo disegno criminoso, in termini argomentativi non sindacabili in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]