CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 3362/3/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata in data 12.6.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio haNumero registro generale 2433/2018Numero sezionale 3391/2026Numero di raccolta generale 13404/2026Data pubblicazione 09/05/2026respinto l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 7762/2016,con la quale era stato rigettato il ricorso avverso l’avviso n.0069455/2013, relativo agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009,emesso nei confronti della suddetta società, in qualità di responsabilesolidale, sulla base dell’art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997, per idebiti fiscali della cedente [OSCURATO:SOCIETA]..2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza.3. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va rigettata l’istanza di riunione o di trattazionecongiunta della presente causa con quella iscritta al n. 16774/2017 R.G.,in quanto quest’ultimo procedimento è stato definito con decreto diestinzione n. 17959/2022.2. Con il primo ed unico motivo – rubricato «omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata laddove i giudici della [OSCURATO:PERSONA] hannoomesso di esaminare l'eccezione relativa all'illegittimità della nomina delcuratore speciale che ha ricevuto le notifiche degli avvisi di accertamentoemessi nei confronti della cedente [OSCURATO:SOCIETA], cui doveva conseguirel'inesistenza delle notifiche medesime e dei sottostanti atti impositivi cheavevano generato la responsabilità solidale della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]Assume che tale fatto sia decisivo per il giudizio, dato che altra sezionedella CTR di Roma, investita della medesima questione, sulla basedell'illegittima nomina del curatore, aveva annullato la "comunicazione"oggetto della presente controversia, notificata ad altro soggettocessionario ([OSCURATO:SOCIETA].).Numero registro generale 2433/2018Numero sezionale 3391/2026Numero di raccolta generale 13404/2026Data pubblicazione 09/05/20262.1. La doglianza è inammissibile in quanto, a fronte di una dupliceconforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“), il ricorso percassazione può essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinatodisposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice, vigente«ratione temporis» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalleCommissioni [OSCURATO:PERSONA], ora Corti di giustizia tributaria di secondogrado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).2.2. Peraltro, va rilevato che l'omesso esame denunziabile in sede dilegittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza "... dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un"punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fattoprincipale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo,impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedottoin funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo"(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 Cass. civ., Sez. I, Sent.,(data ud. 01/07/2016) 08/09/2016, n. 17761 , Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede di legittimità l’omesso esame diun vero e proprio ”fatto“ in senso storico e normativo, e cioè di un precisoaccadimento, di una specifica circostanza naturalistica, di un datomateriale, di un episodio fenomenico rilevante.2.3. Non costituiscono, invece, ”fatti“ le questioni giuridiche, leargomentazioni o deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n.25171/2024, Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n.17536/2020, Cass. 22397/2019).3. Anche a voler riqualificare la doglianza quale denuncia di omessapronuncia su un motivo di gravame, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,Numero registro generale 2433/2018Numero sezionale 3391/2026Numero di raccolta generale 13404/2026Data pubblicazione 09/05/2026c.p.c., essa si appalesa parimenti inammissibile per difetto di specificità, inquanto, pur avendo la società ricorrente trascritto l’atto di appello e puressendo la questione menzionata nello svolgimento del processo dellasentenza impugnata, la parte avrebbe dovuto riprodurre anche il testo delricorso di primo grado. In altre parole, avrebbe dovuto dimostrare che laquestione dedotta in grado di appello non integrasse domanda nuova,inammissibile ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992.3.1. La parte ricorrente, contravvenendo all’onere di autosufficienzaprescritto dall’art. 366 c.p.c., non trascrive il contenuto del ricorso di primogrado, limitandosi, nella nota n. 1 in calce alla pagina n. 3 del ricorso, acitare una serie di norme di legge, né la questione risulta essere stataesaminata nella sentenza di primo grado, la cui motivazione è statatrascritta alle pagine 3 e 4 del presente ricorso. Ed invero, la C.T.P. diRoma affronta il diverso profilo della motivazione dell’atto impositivoimpugnato, dando atto della analitica ricostruzione dei passaggi societari edel fatto che l’odierna ricorrente era stata resa edotta del contenuto degli3.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il viziodi omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è infatticonfigurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizionedi una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere -dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa (Cass. nn. 6094/2006,10489/2009, 7951/2010).4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.5. Nulla per le spese.6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 2433/2018Numero sezionale 3391/2026Numero di raccolta generale 13404/2026Data pubblicazione 09/05/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;nulla per le spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])