CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la sentenza pronunciata in data 15/03/2016 dal Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato dì cui all'art. 171-ter comma 1 lett.b) lb633/41 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, articolando un unico motivo con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per non aver i Giudici dì appello rilevato l'intervenuta prescrizione del reato alla data del 6 maggio 2019 e, non risultando elementi deponenti per un proscioglimento nel merito, dichiarato estinto il reato P la relativa improredihilità. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 dl. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione del Procuratore Generale della Corte di appello di Roma avverso la sentenza di condanna è, nel caso in esame, ammissibile, atteso che attraverso il ricorso per cassazione il ricorrente tende ad ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato, essendo nella specie l'impugnazione sorretta da nn interesse "mnrretn" ed "attuale" volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole, in quanto tendent rilevare l'estinzione del reato per il quale è intervenuta condanna (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016 - dep. 17/11/2016, P.G. Piga, Rv. 268191) 2. Il motivo di ricorso è fondato. Il reato contestato è stato commesso in data 06/05/2010; tenuto conto della recidiva qualificata ex art. 99, comma 2 nn. 1) e 2) cod.pen., riconosciuta ed ppli rata il termine ordinario di prescri7inne pari ad anni gPi (la ppna rletpntiva, pari nel massimo a tre anni, va aumentata della metà), a norma dell'art. 157, comma 1, cod.pen., e, quello massimo, tenuto conto degli atti interruttivi, ed aumentato della metà è pari ad anni nove, a norma dell'art. 161, comma 2, cod.pen.; il termine massimo di prescrizione; pertanto; maturava il 06/05/2019, estinguendosi il reato prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il reato contestato era già estinto alla data della sentenza d'appello per decorso del termine massimo di prescrizione; maturato prima della sentenza appellata e dedotto con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818). P.Q.M. Annull Pn7a rinvio la qPntPn7a impugnata, perché il rPatn PCt