CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 14212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 26224/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria civile della Corte di cessazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1288/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 03/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catania con sentenza del 3 ottobre 2014 ha respinto gli appelli, principale ed incidentale, contro la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno per € 267.510,00, oltre accessori e spese, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi, in virtù di varie operazioni societarie, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) contro [OSCURATO:PERSONA], in relazione al mancato rilascio dello stabilimento industriale concesso in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi Klismos di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita, con estensione al socio, il 12 luglio 1999), e dalla società sublocato al predetto [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha ritenuto che nessun vizio di ultrapetizione della prima decisione sussista, avendo la concedente chiesto l'accertamento dell'illegittima detenzione dello stabilimento, a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria e, conseguentemente, del contratto di sublocazione. Nel merito, ha rilevato che l'art. 10 delle condizioni generali del contratto di leasing contiene l'espresso divieto contrattuale di concedere il bene in sublocazione, clausola perfettamente valida, ad integrazione convenzionale della disciplina generale della vendita con riserva di proprietà ed in assenza di una compiuta regolamentazione normativa della figura; prima dell'esercizio dell'opzione di acquisto contrattuale, quindi, la conduttrice non aveva il potere di sublocare il bene; né si applica l'art. 1524, comma 2, c.c., relativo ai beni mobili. Ha, altresì, rilevato che il contratto di leasing si è risolto a seguito della comunicazione della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, come incidentalmente accertato dalla sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla concedente per le rate non pagate: ai sensi dell'art. 1595 c.c., dunque, applicabile nei rapporti tra conduttore e subconduttore, il contratto di sublocazione è stato automaticamente caducato in virtù della risoluzione del primo negozio. Ne ha tratto la conseguenza del diritto della concedente al risarcimento del danno da mancata restituzione del bene, a decorrere dalla risoluzione del contratto e sino alla riconsegna, secondo il valore locativo accertato dal c.t.u., e senza che, al riguardo, assuma rilievo la circostanza - allegata dal subconduttore al fine di limitare il risarcimento dovuto - del rifiuto della concedente di vendergli il bene, pur in séguito venduto a terzi a prezzo superiore: invero, ha ritenuto che nessuna condotta concorrente della danneggiata sia individuabile ex art. 1227, comma 2, c.c., non gravando sulla stessa nessun obbligo a contrarre al riguardo. Ha, infine, respinto anche i motivi dell'appello incidentale, svolto dalla società concedente, compensando le spese per la reciproca soccombenza. Avverso questa sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - Con il primo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1523 e 1524 c.c., in quanto la sentenza impugnata, pur avendo correttamente qualificato il leasing come traslativo, ha poi mancato di applicare l'art. 1524 c.c., secondo cui il contratto sarebbe stato inopponibile al subconduttore perché non trascritto nell'apposito registro, tanto che non avrebbe potuto reputarsi efficace la clausola contrattuale sul divieto di sublocazione;inoltre, la conduttrice era nel pieno godimento e nella disponibilità del bene, di cui era destinata, all'esito della locazione, a divenire proprietaria, con la conseguenza che, del pari, nessun risarcimento del danno era dovuto dal subconduttore. 1.2. - Il motivo è manifestamente infondato. In caso di vendita con riserva di proprietà di un bene mobile, per l'opponibilità del relativo patto al terzo acquirente è necessaria, ai sensi dell'art. 1524 c.c., la ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il bene si trova, e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell'acquisto da parte del terzo (Cass. 31 gennaio 2006, n. 2161). La disposizione ha la sua ratto nella circostanza che la vendita di un bene mobile con riserva di proprietà può essere validamente stipulata anche verbalmente, onde il legislatore ha previsto l'atto scritto come necessario unicamente ai fini dell'opponibilità della detta riserva di proprietà ai creditori del compratore (Cass. 13 maggio 1991, n. 5324) e si applica, dunque, per lettera e per ratio normativa, ai soli beni mobili. Ne deriva che la sentenza impugnata ha interpretato correttamente la norma de qua, in coerenza con tali principi. Occorre altresì rilevare che, se pure è sufficiente a ravvisare la legittimazione a concedere in locazione il bene la mera disponibilità di fatto dello stesso, purché in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico e la detenzione non sia stata acquistata illecitamente (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28000; Cass. 22 ottobre 2014, n. 22346; Cass. 14 luglio 2011, n. 15443; Cass. 11 aprile 2006, n. 8411), resta la soggezione del rapporto di sublocazione alla sorte del rapporto principale, quale contratto c.d. derivato, figura da ricondurre allo schema più generale del "collegamento tipico" tra negozi, in quanto previsto per legge. Onde, se il contratto di locazione principale viene meno, per qualsiasi motivo, ciò ha effetto ex lege anche nel rapporto con il subconduttore, il quale, semmai, potrà far valere eventuali ragioni di pregiudizio soltanto verso il suo diretto dante causa. Resta ferma, invece, la responsabilità extracontrattuale del subconduttore nei confronti della società di leasino locatrice, per occupazione sine titulo del relativo immobile, tutte le volte che sia accertata la ritardata restituzione della cosa locata (v. anche Cass. 3 ottobre 2019, n. 24821, non massimata). 2. - Con il secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1323, 1458 e 1595 c.c., perché il leasing traslativo è un contratto atipico, al quale si possono applicare solo le norme generali sul contratto e quelle che regolano la vendita con riserva di proprietà, non la disciplina codicistica del contratto di locazione, qual è l'art. 1595 c.c.; inoltre, ai sensi dell'art. 1458 c.c., i diritti acquistati da terzi prima della risoluzione del leasing non sono pregiudicati e tale è quello del subconduttore, essendosi, perciò, la sublocazione protratta sino alla sua naturale scadenza, con rinnovazione tacita, ed essa era ancora in corso quando il bene è stato spontaneamente rilasciato. La censura è di difficile intelligibilità giuridica, attesa la singolare tesi in essa esposta. Ai contratti atipici o socialmente tipici, al pari che ai contratti misti, si applicano non soltanto le regole dettate per il contratto in generale, ma anche quelle del contratto tipico, nel cui schema siano riconducibili gli elementi prevalenti del negozio (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere, peraltro, la rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente (cfr., per tali concetti, Cass. 17 ottobre 2019, n. 26485; ed altre). Per tali categorie negoziali, invero, la disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme predette, che costituiscono, anche quando relative al singolo =tratto tipico, espressione della regolamentazione ragionevole e di equilibrata soluzione per gli interessi delle parti, individuata dal legislatore, in relazione alla funzione pratica perseguita dal contratto medesimo. In particolare, nella locazione finanziaria, accanl:o alle clausole inserite nel contratto, non è preclusa certamente l'applicazione analogica dell'art. 1595 c.c., ove se ne riscontriro gli elementi concreti propri della locazione ordinaria, non contrastanti con le clausole del contratto di locazione finanziaria e non divergenti dal suo schema normativo. La pretesa del ricorrente, secondo cui la conduttrice del leasing aveva non solo il diritto di concludere la sublocazione in dispregio della clausola contrattuale, ma anche quello di reputarsi del tutto svincolata dalla permanenza di quella locazione finanziaria - al fine di concedere liberamente in godimento il bene a terzi, addirittura con una sublocazione rinnovabile alla scadenza, indipendentemente dalla perduranza del diritto in capo alla stessa conduttrice - si palesa, dunque, meramente arbitraria e destituita di fondamento. Di contro, del tutto corretta l'applicazione, ad opera della corte del merito, della regola tratta dall'art. 1595 c.c., secondo il quale la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi del terzo comma: con la conseguenza non solo che la sentenza pronunciata nei confronti del conduttore esplica nei confronti del subconduttore, ancorché rimasto estraneo al giudizio, gli effetti della cosa giudicata (Cass. 8 novembre 2007, n. 23302; nello stesso senso, Cass. 17 luglio 2015, n. 15094, non massimata sul punto; Cass. 16 giugno 2014, n. 13657, non massimata; Cass. 10 novembre 1998, n. 11324), ma anche che la nullità o la risoluzione del contratto di locazione - al pari della sua scadenza, della rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso, ecc. - hanno effetto anche nei confronti del subconduttore. In definitiva, il contratto di sublocazione dipende, per ogni aspetto, dal rapporto principale tra locatore e conduttore (sublocatore), secondo una disciplina applicabile nella specie, onde, se viene meno il contratto di locazione, il conduttore non ha più un titolo giuridico per sublocare ed il subconduttore per conservare il godimento del bene. Con conseguente infondatezza manifesta del motivo. 3. - Con il terzo motivo, il ricorrente deduce: a) la violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo mai stata accertata, al fine della risoluzione del leasing per clausola risolutiva espressa, la colpevolezza della debitrice, e dunque non essendo addebitabile al ricorrente il rilascio tardivo del bene, ai fini risarcitori: la corte d'appello ha affermato la risoluzione del leasing, senza che vi fosse stato un accertamento giudiziale al riguardo e senza che la questione formasse oggetto di domanda di parte; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1456 c.c. e 99 I.f., per avere la corte d'appello ritenuto un giudicato derivante dalla sentenza del giudizio di opposizione al passivo fallimentare; c) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1456 c.c. e l'omesso esame di fatto decisivo, per non essere mai stato accertato l'inadempimento colpevole ad opera della conduttrice.Anche tale motivo è scarsamente intellegibile, in diritto come nella prospettazione del fatto. Anzitutto, la prima parte del motivo non coglie nel segno, neppure prospettando essa adeguatamente un vizio di ultrapetizione. Al giudice del merito è stato chiesto di accertare l'illegittima detenzione dello stabilimento in capo al subconduttore e di condannarlo al corrispondente pregiudizio cagionato: proprio su questo la sentenza ha deciso, con conseguente radicale insussistenza del denunziato vizio ex art. 112 c.p.c.; laddove il rilievo della pronuncia resa in sede fallimentare costituisce un mero argomento di contorno, non avendo affatto la corte territoriale affermato il giudicato esterno sul punto. Del pari, l'ultima parte del motivo propone una questione inammissibile, in quanto non oggetto del presente giudizio. Quanto alla verifica dell'imputabilità dell'inadempimento, occorre invero rilevare, da un lato, che nessun previo accertamento anteriore al presente giudizio era necessario in merito; dall'altro lato, la tesi della inapplicabilità della risoluzione contrattuale tra le parti del leasing non è dal ricorrente sostenuta con l'allegazione di proprie fondate eccezioni al riguardo. 4. - Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1227 c.c.,, 115, 116 e 1.32 c.p.c., oltre all'omesso esame di fatto decisivo, in quanto il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere il concorso del debitore all'aggravamento del danno, dato che il ricorrente stesso si era offerto di comprare il capannone, ma il rifiuto della controparte ha prodotto ad essa il danno da mancato tempestivo rilascio del bene. Anche la tesi così esposta è priva di pregio e si infrange, ancor prima, nella radicale inammissibilità del motivo. Costituisce principio consolidato che l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. integra un'indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3319; Cass. 13 agosto 2019, n. 21389, fra le altre). Né è fondata la censura di omesso esame di fatto decisivo, neppure adeguatamente illustrato, con violazione dell'art. 366 c.p.c. Onde il motivo, pretendendo di riproporre un giudizio sul fatto, pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge o omesso esame o motivazione omessa, si palesa interamente inammissibile. 5. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 1:L5 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricor