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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 12215/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22376/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].ti Antonio CONTE e Vincenzo USSANI D’ESCOBAR , elettivamente domiciliati in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio del primo, che si difendono in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso il decreto cron. n. 3219 /20 17 de l Tribunale di Roma , depositatoil 1 8 . 7 . 20 17 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAGli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Escobr proposero domand a di ammissione al passivo d i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., posta in amministrazione straordinaria, per l’importo di € 535.487,81, oltre cassa di previdenza ed IVA, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati per l’assistenza prestata alla società nel procedimento per l’ammissione alla procedura di insolvenza delle grandi imprese e in due procedimenti per la dichiarazione di fallimento avviati da altrettanti creditori.

Il giudice accolse l a domand a limitatamente al minore importo complessivo di € 22.851, ammesso in prededuzione.

I ricorrenti proposero opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne respinta dal Tribunale , anche rilevando l’estraneità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’invocata lettera di conferimento d’incarico del 9.6.2014.

Contro il decreto del Tribunalegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ussani d’Escobarhanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma in realtà articolato in tre diverse censure. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S.è rimasta intimata.

Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo di ricorso il decreto è censurato per «violazione e falsa applicazione del l’art. 93 legge fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. » e vengono attribu iti al giudice del merito tre distinti errori: uno in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; un altro in ordine all’affermazione che non fosse stata dataalcuna prova della prestata attività professionale propedeutica alla richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;un altro ancora in ordine all’esame del contenuto della lettera d’incarico. 2.

Il motivo è complessivamente inammissibile , in parte perché censura l’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito, in parte perché pone questioni estranee alla ratio decidendidel decreto impugnato . 2.1.Il Tribunale di Roma ha innanzitutto constatato che, nell’invocata lettera di incarico, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era menzionatotra i professionisti incaricati e che egli, quindi, non poteva avvalersi di quel documento quale prova dell’incarico professionale ricevuto.

Si sare bbe pot uto discutere della correttezza della formula («carenza di legittimazione attiva») adottata dal Tribunale per disattendere la domanda in parte qua, ma ciò nulla toglie alla conformità al diritto del dispositivo di rigetto (art. 384, comma 4, c.p.c.).

Quest’ultimo è fondato sull’accertamento, in fatto, del contenuto della lettera d’incarico, che, oltretutto, non è nemmeno contestato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale si limita di ribadire di avere svolto attività professionale.

Quest’ultimo aspetto, che riguarda entrambi i ricorrenti (lo svolgimento di una certa attività professionale), concerneun fattoin parte pacifico, tant’è che è stato ammesso al passivo un credito in prededuzione, ein parte oggetto di un insindacabile accertamento negativodel giudice del merito.

2.2. I l motivo di ricorso è poi inammissibile , perché estraneo alla ratio decidendi,laddove si preoccupa di dimostrare la certezza della data del conferimento d’incarico del 9.6.2014.

Infatti, nella motivazione del decreto impugnato non viene messa in discussione l’opponibilità del documento alla procedura, tant’è che proprio sulla base di quel documento è stata negata la «legittimazione attiva» dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed è stata anche rilevata l’assoluta incongruità dell’importo oggetto di domanda di ammissione al passivo rispetto al contenuto della lettera d’incarico.I ricorrenti, infatti, vantavano un credito di € 535.487,81, a fronte di un incarico che prevedeva un compenso di € 120.000, oltre ad ulteriori € 180.000per l’assistenza in un eventuale fase di concordato per chiudere l’amministrazione straordinaria; fase di cui il Tribunaleha rilevato che non è mai stata avviata. 3.Dichiarato inammissibile i l ricorso , non si dà luogo a decisione sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte rimasta intimata.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22376/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].ti Antonio CONTE e Vincenzo USSANI D’ESCOBAR , elettivamente domiciliati in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 , presso lo studio del primo, che si difendono in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso il decreto cron. n. 3219 /20 17 de l Tribunale di Roma , depositatoil 1 8 . 7 . 20 17 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAGli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Escobr proposero domand a di ammissione al passivo d i [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., posta in amministrazione straordinaria, per l’importo di € 535.487,81, oltre cassa di previdenza ed IVA, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati per l’assistenza prestata alla società nel procedimento per l’ammissione alla procedura di insolvenza delle grandi imprese e in due procedimenti per la dichiarazione di fallimento avviati da altrettanti creditori. Il giudice accolse l a domand a limitatamente al minore importo complessivo di € 22.851, ammesso in prededuzione. I ricorrenti proposero opposizione contro il decreto del giudice delegato, che venne respinta dal Tribunale , anche rilevando l’estraneità dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’invocata lettera di conferimento d’incarico del 9.6.2014. Contro il decreto del Tribunalegli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Ussani d’Escobarhanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma in realtà articolato in tre diverse censure. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in A.S.è rimasta intimata. Il ricorso è trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo di ricorso il decreto è censurato per «violazione e falsa applicazione del l’art. 93 legge fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. » e vengono attribu iti al giudice del merito tre distinti errori: uno in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; un altro in ordine all’affermazione che non fosse stata dataalcuna prova della prestata attività professionale propedeutica alla richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;un altro ancora in ordine all’esame del contenuto della lettera d’incarico. 2. Il motivo è complessivamente inammissibile , in parte perché censura l’accertamento del fatto, riservato al giudice del merito, in parte perché pone questioni estranee alla ratio decidendidel decreto impugnato . 2.1.Il Tribunale di Roma ha innanzitutto constatato che, nell’invocata lettera di incarico, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non era menzionatotra i professionisti incaricati e che egli, quindi, non poteva avvalersi di quel documento quale prova dell’incarico professionale ricevuto. Si sare bbe pot uto discutere della correttezza della formula («carenza di legittimazione attiva») adottata dal Tribunale per disattendere la domanda in parte qua, ma ciò nulla toglie alla conformità al diritto del dispositivo di rigetto (art. 384, comma 4, c.p.c.). Quest’ultimo è fondato sull’accertamento, in fatto, del contenuto della lettera d’incarico, che, oltretutto, non è nemmeno contestato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale si limita di ribadire di avere svolto attività professionale. Quest’ultimo aspetto, che riguarda entrambi i ricorrenti (lo svolgimento di una certa attività professionale), concerneun fattoin parte pacifico, tant’è che è stato ammesso al passivo un credito in prededuzione, ein parte oggetto di un insindacabile accertamento negativodel giudice del merito. 2.2. I l motivo di ricorso è poi inammissibile , perché estraneo alla ratio decidendi,laddove si preoccupa di dimostrare la certezza della data del conferimento d’incarico del 9.6.2014. Infatti, nella motivazione del decreto impugnato non viene messa in discussione l’opponibilità del documento alla procedura, tant’è che proprio sulla base di quel documento è stata negata la «legittimazione attiva» dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed è stata anche rilevata l’assoluta incongruità dell’importo oggetto di domanda di ammissione al passivo rispetto al contenuto della lettera d’incarico.I ricorrenti, infatti, vantavano un credito di € 535.487,81, a fronte di un incarico che prevedeva un compenso di € 120.000, oltre ad ulteriori € 180.000per l’assistenza in un eventuale fase di concordato per chiudere l’amministrazione straordinaria; fase di cui il Tribunaleha rilevato che non è mai stata avviata. 3.Dichiarato inammissibile i l ricorso , non si dà luogo a decisione sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte rimasta intimata. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibileil ricorso ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del co
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