CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 18119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15467/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla via A. Gramsci n. 54; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –resistente– DEDUCIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] CREDITI2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 9911/2016, pronunciata in data 29 /11/ 2016 e pubblicata in data 30/12/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato la sua impugnazione contro l’avviso diaccertamento, relativo all’anno di imposta 2009, con cui era recuperato a fini Ires, perché indeducibile ai sensi dell’art. 101 t.u.i.r., l’importo di euro 1.321.703,00, rappresentato da una perdita su crediti dedotta dalla società a seguito della cessione pro soluto dei crediti medesimi. In particolare la C.T..R riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse svenduto i crediti vantati nei confronti de [OSCURATO:PERSONA] del Sole senza aver prima minimamente verificato l’oggettiva e definitiva recuperabilità degli stessi né provato le ragioni economiche sottostanti la parziale rinuncia ai medesimi, rappresentata dall’esigenza di reperire liquidità, tanto che le somme ricevute dalle società cessionarie erano state poi dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] girate nuovamente in loro favore; la presenza di uno stesso dominus dietro tutte le società coinvolte rendeva ancor più evidente che la società era in grado di monitorare le Residenze e che l’unico intento dell’operazione era quello di agevolare quest’ultima. 2. Contro tale decisione propone ricorso la società affidandosi a quattro motivi. Agenzia delle entratesi è costituita con atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28/04/2023. Considerato che:1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101, quinto comma, t.u.i.r., in quanto la CTR ha basato la pronuncia sull’erronea considerazione per cui, ai fini della deducibilità della perdita ex art. 101 t.u.i.r., fosse indispensabile adottare azioni legali e ottenere l’assoggettamento della società a procedure concorsuali. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., deduce la violaz i on e e falsa applicazione dell’art. 101, quinto comma, t.u.i.r., sotto altro profilo, per aver rilevato i giudici di appello una antieconomicità della cessione del credito senza considerare che la ricorrente aveva dimostrato la certezza della perdita attuando l’unica forma di tutela in grado di preservare la integrità dei propri assetti economici senza dover instaurare procedere esecutive infruttuose al l a luce della ogge t tiva incapienza della società debitrice. Con il terzo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ. per avere i giudici di ap p ello rilevato la presenza di uno stesso dominusdietro tutte le società coinvolte nella vicenda pur trattandosi di un’affermazione apodittica e mai provata dall’ufficio. Con il quarto motivo deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 101, quinto comma, t.u.i.r. sotto il profilo della legittimità delle operazioni infragruppo, in quanto non vi sarebbe divieto alcuno alla deducibilità della perdit a deriva n te da l la cessione di un credito infragruppo. 2. La società ricorrente ha depositato telematicamente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, entrata in vigore il 1/1/2023), istanza di sospensione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’anzidetta legge (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando espressamente di volersi avvalere della definizione agevolata. Dispone l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c d.l. n. 34/2023, che Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 mentre l’art. 1, comma 197, prevede che Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente h a l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 3. Pertanto la causa va sospesa fino al 10 ottobre 2023 in applicazione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. P.Q.M. sospend