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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 49634/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, in data 2 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed altro.

Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione esente da criticità giustificative, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostengo delle censure e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, in data 2 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed altro. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della responsabilità in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione esente da criticità giustificative, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostengo delle censure e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 49634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris