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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 05612/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21960-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - ricorrente - 464 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2017 R.G.N. 360/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 19 luglio 2017, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Macerata che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, riconoscendo a credito dell'attore, inquadrato in categoria B, differenze retributive per aver svolto superiori mansioni, proprie dell'inquadramento in categoria C/1, dal 1°.12.2003 al 6.7.2009 e da quella data fino al 31.3.2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'assegnazione formale di mansioni superiori corrispondenti all'area C posizione economica 1 in relazione all'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che adibiva lo Zura alla "Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito"; ciò implicava l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente; era stato parimenti provato l'esercizio, a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mansioni superiori riconducibili all'area C, posizione economica 3, in considerazione del particolare grado di responsabilità e complessità delle attività relative alla gestione del Fondo di Garanzia attribuite in modo formale allo Zura con l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, lo Zura; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del CCNL del personale non dirigente del comparto [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie al predetto CCNL in relazione all'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, lamenta un'errata interpretazione del CCNL di comparto 2006/2009, dovendo essere la progressione per l'esercizio di mansioni superiori limitata all'area immediatamente superiore e, comunque, al livello iniziale della predetta area, non comportando la progressione all'interno della medesima area, avente rilievo meramente economico, il conseguimento di un superiore livello di professionalità; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 40, 47, comma 8 e 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2002, ripropone la medesima censura di cui al precedente motivo con riguardo alla disciplina legale; che entrambi i motivi, che , in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, quanto al riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori per il periodo 1.12.2003/6.7.2009 inquadrabili in area C/1, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità; quanto al riconoscimento, in relazione all'attività affidata successivamente al 6.7.2009, dell'inquadramento nell'area C ma in posizione economica 3, la Corte territoriale si è attenuta alle indicazioni dell'ARAN, agente contrattuale, che ammette la possibilità di conferire, con provvedimento formale, incarichi corrispondenti all'area superiore implicanti posizioni economiche ulteriori rispetto a quella iniziale; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21960-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - ricorrente - 464 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2017 R.G.N. 360/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 19 luglio 2017, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Macerata che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, riconoscendo a credito dell'attore, inquadrato in categoria B, differenze retributive per aver svolto superiori mansioni, proprie dell'inquadramento in categoria C/1, dal 1°.12.2003 al 6.7.2009 e da quella data fino al 31.3.2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'assegnazione formale di mansioni superiori corrispondenti all'area C posizione economica 1 in relazione all'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che adibiva lo Zura alla "Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito"; ciò implicava l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente; era stato parimenti provato l'esercizio, a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], di mansioni superiori riconducibili all'area C, posizione economica 3, in considerazione del particolare grado di responsabilità e complessità delle attività relative alla gestione del Fondo di Garanzia attribuite in modo formale allo Zura con l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, lo Zura; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 del CCNL del personale non dirigente del comparto [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie al predetto CCNL in relazione all'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, lamenta un'errata interpretazione del CCNL di comparto 2006/2009, dovendo essere la progressione per l'esercizio di mansioni superiori limitata all'area immediatamente superiore e, comunque, al livello iniziale della predetta area, non comportando la progressione all'interno della medesima area, avente rilievo meramente economico, il conseguimento di un superiore livello di professionalità; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 40, 47, comma 8 e 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2002, ripropone la medesima censura di cui al precedente motivo con riguardo alla disciplina legale; che entrambi i motivi, che , in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, quanto al riconoscimento dell'espletamento di mansioni superiori per il periodo 1.12.2003/6.7.2009 inquadrabili in area C/1, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con assunzione della relativa responsabilità; quanto al riconoscimento, in relazione all'attività affidata successivamente al 6.7.2009, dell'inquadramento nell'area C ma in posizione economica 3, la Corte territoriale si è attenuta alle indicazioni dell'ARAN, agente contrattuale, che ammette la possibilità di conferire, con provvedimento formale, incarichi corrispondenti all'area superiore implicanti posizioni economiche ulteriori rispetto a quella iniziale; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del
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