CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 04240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3663/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA n.861/2020 depositata i l 19/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (hinc: CTR), con sentenza n. 861/2020 depositata in data 19/11/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 193/2018 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l’avviso di accertamento in rettifica emesso dall’amministrazione finanziaria. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 3. La società contribuente ha resistito con controricorso. 4. Con nota depositata in data 23/02/2024 la società controricorrente ha depositato documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata ex art. 5 legge 31/08/2022, n. 130 e al correlato modello di pagamento prodotto sub doc. 10. 5. Con memoria ex art. 378 c.p.c. depositata in data 04/10/2024 la società controricorrente ha riferito che: «I contribuenti odierni resistenti, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 5 Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.130, in data 24.10.2022 depositavano sul PCT, Istanza di sospensione del presente giudizio fino alla scadenza del termine di cui al comma 7 del citato articolo 5 ed in data 06.12.2022 inviavano alla Agenzia delle Entrate di Grosseto “Domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”. Provvedevano dunque all’integrale e tempestivo pagamento dell’importo dovuto ai sensi di legge ed in data 23.02.2024 depositavano sempre su PCT la documentazione comprovante il perfezionamento della definizione agevolata. Tanto premesso, l’avvenuto decorso del termine di cui al comma 12 dell’art. 5 Legge 130/2022, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, autorizza gli odierni resistenti a rivolgere a Codesta Suprema Corte di Cassazione rispettosa ISTANZA affinché previa verifica dei documenti già versati sul portale telematico e comprovanti il perfezionamento della definizione agevolata, sia dichiarato estinto il processo de quo con ogni conseguenza di legge.» Considerato che: 1. Alla luce della documentazione inerente alla presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022 e della documentazione inerente al pagamento occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio. Il caso in esame rientra, infatti, nell’ipotesi disciplinata nell’art. 5, comma 1, legge n. 130 del 2022, considerato che l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in entrambi i gradi di giudizio. La società contribuente ha depositato, inoltre, documentazione relativa al pagamento degli importi previsti nella norma appena richiamata. 2. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, legge n. 130 del 2022. P.Q.M. Dich