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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 44706/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N1IINUTILLO TURTUR; Ity [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati, con cui si censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando in particolare , la mancata riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 la corte di appello, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, ha correttamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado che non aveva specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282878); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] N1IINUTILLO TURTUR; Ity [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati, con cui si censura il giudizio di bilanciamento tra circostanze, lamentando in particolare , la mancata riduzione di pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto a pagina 2 la corte di appello, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, ha correttamente integrato la motivazione della sentenza di primo grado che non aveva specificato il calcolo effettuato per giungere alla pena finale (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282878); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris