CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 34305/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.r.g.27849/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, p.zza dei Navigatori n.7 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in pérsona del Direttore generale pro COrt C tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.3643/51/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20.04.2015 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.09.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso; udito per il ricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], per delega; udito per la controricorrente l'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell'anno di imposta 2006, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, su motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l'appello avverso la decisione di primo grado, anch'essa sfavorevole. In particolare, la C.T.R., rilevato che la specificità dell'atto di appello riguardava unicamente l'esistenza di redditi esenti, lo riteneva infondato. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso. Ragioni della decisione 1.11 primo motivo del ricorso -con cui si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ., la violazione dell'art.342 cod.proc.civ., laddove la C.T.R. aveva ritenuto, parzialmente, inammissibile l'appello- non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. Posto che la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile perché veicolata da motivo specifico, la questione principali della controversia (ovverb la sussistenza di redditi esenti), non si apprezza l'ammissibilità della censura laddove il ricorrente, nell'illustrazione del mezzo di impugnazione, si limita a riprodurre integralmente l'atto di appello senza specificare quali motivi decisivi siano stati ingiustamente sanzionati dalla C.T.R. 2.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.38, sesto comma, d.P.R. n.600 del 1973 e 2697 cod.civ., per avere la C.T.R. ritenuto che, ai fini della prova liberatoria in caso di accertamento tramite «redditometro», non sia sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte, ma sia necessario dimostrare che la spesa per incrementi sia stata sostenuta proprio con quei redditi.2.1.La censura è fondata. L'argomentazione svolta dalla C.T.R. a sostegno della decisione, e oggetto di censura, risulta ormai superata dall'indirizzo più recente, ma ormai consolidato, della giurisprudenza di questa Corte (V.Cass.n. 25104 del 26/11/2014; Cass.n.22944 del 10/11/2015; Cass. n.3084 e n. 20477 del 2017,id. n. 1455, n. 1332 e n. 916 del 2016) secondo cui «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta». 3. L'accoglimento del motivo esime la Corte dall'esame, perché assorbito, del terzo motivo, con cui si è dedotto, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.5 cod.proc.civ., l'omesso esame da parte della C.T.R. degli elementi rilevanti per dare prova che le spese indicate dall'Ufficio erano state sostenute con redditi esenti. 5.In conclusione, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio al giudice di merito perché provveda al riesame, adeguandosi al superiore principio, e liquidi le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della